Sentenza del 20/05/2024 n. 13959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2006-2009 e una cartella da ruolo straordinario per il 2006. Le riprese contestavano, tra l'altro, l'uso di dichiarazioni d'intento false per acquisti in sospensione d'IVA da Vetropack e Imbalvetri e operazioni soggettivamente inesistenti con altri soggetti. Dopo una decisione solo parzialmente favorevole alla società da parte della CTR Toscana, IGL ha proposto cinque motivi: illegittimità del raddoppio dei termini per mancanza di obbligo di denuncia penale; rilevanza dell'assoluzione penale del legale rappresentante rispetto alla falsità della dichiarazione d'intento; applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta nel 2014; omessa motivazione sui rilievi relativi a Vetropak per il 2006; e contestazione della responsabilità dell'amministratore per le sanzioni. La società aveva inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per l'impedimento del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di rinvio: l'impedimento del difensore consente il rinvio solo se è dimostrata l'assoluta impossibilità di sostituzione, circostanza non provata. Ha rigettato il primo motivo: per i periodi interessati il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, anche se il reato non è punibile per mancato superamento della soglia, valutazione rimessa all'autorità penale; la questione IRAP non era pertinente alle riprese impugnate. Ha rigettato il secondo motivo: l'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario e costituisce un elemento di prova da valutare con le altre risultanze; inoltre, ai fini IVA rileva se il fornitore conoscesse o dovesse sospettare la falsità, usando la diligenza di un operatore professionale. La CTR aveva accertato tale consapevolezza, o la sua conoscibilità, da parte di IGL. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la modifica del 2014 riguarda l'aspetto sanzionatorio e non si applica retroattivamente alla fattispecie, salvo eventuali sanzioni più favorevoli, non oggetto di causa. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, perché non individuava né riportava le contestazioni asseritamente ignorate. Il quinto è inammissibile perché la CTR non aveva affrontato la responsabilità dell'amministratore per le sanzioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. IGL è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 14.000 euro di spese, oltre alle spese di prenotazione a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. In precedenza la CTR aveva annullato le riprese relative a Fibet per il 2008 e 2009 e confermato, per il resto rilevante, le riprese e il ruolo straordinario; la Cassazione non ha modificato tale esito.
Norme richiamate
Art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"i termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza"
Per gli accertamenti soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini è collegato alla presenza di seri indizi che facciano sorgere l'obbligo di denuncia. Non è necessario che la denuncia conduca a una condanna; anche il mancato superamento della soglia di punibilità non elimina, di per sé, l'obbligo, la cui valutazione spetta all'autorità penale.
Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"i termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza"
Il principio del raddoppio dei termini, alle condizioni indicate, vale anche per gli accertamenti IVA disciplinati dall'art. 57.
"senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall' art. 1 , commi da 130 a 132, della L. n. 208 del 2015 , attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell' art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015 , che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati"
Le modifiche del 2015 non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, poiché la disciplina transitoria ne conserva gli effetti.
Art. 8, primo comma, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"in tema d'IVA, nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 D.P.R. n. 633 del 1972 , se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere"
Il cedente non può avvalersi della sospensione d'imposta basata su una dichiarazione d'intento falsa se disponeva, o avrebbe dovuto disporre usando la diligenza professionale, di elementi che facevano sospettare l'irregolarità. È tenuto ad adottare le ragionevoli verifiche alla sua portata.
Art. 116 del codice di procedura civile
"il giudice tributario, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 c.p.c.), deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione resa in sede penale, ponendola a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio"
Il giudice tributario valuta liberamente le prove e deve confrontare la decisione penale con il restante materiale probatorio; l'assoluzione non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario.
Art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
"La novella di cui riferisce la società contribuente riguarda esclusivamente l'aspetto sanzionatorio, sicché la stessa non trova applicazione retroattiva alla fattispecie per la quale è causa (salvo, appunto, che per la eventuale comminatoria delle sanzioni più favorevoli, delle quali non si fa questione)"
La modifica normativa invocata riguarda il profilo sanzionatorio e non si applica retroattivamente alla disciplina sostanziale della fattispecie; resta salva l'eventuale applicazione di sanzioni più favorevoli, se effettivamente in discussione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
"Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto."
Quando un'impugnazione soggetta alla disciplina è respinta, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non dipende dall'esito penale: è sufficiente che emergano seri indizi tali da far sorgere l'obbligo di denuncia secondo la disciplina applicabile al periodo e all'avviso.
- L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario. La sentenza penale è un elemento probatorio da confrontare con le altre prove, incluse quelle presuntive.
- Nelle operazioni IVA basate su dichiarazioni d'intento, il cedente deve agire con diligenza professionale e adottare le ragionevoli verifiche disponibili. La conoscenza rilevante può essere anche quella che avrebbe dovuto acquisire in presenza di segnali d'irregolarità.
- La responsabilità tributaria fondata sulla consapevolezza o conoscibilità di un'irregolarità è distinta dalla responsabilità penale: l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato non esclude necessariamente la pretesa fiscale.
- Le modifiche normative posteriori vanno applicate secondo il loro ambito e le disposizioni transitorie: una novella limitata alle sanzioni non modifica retroattivamente, per ciò solo, i presupposti sostanziali dell'imposizione.
- In Cassazione i motivi devono individuare con precisione la statuizione censurata e i fatti o passaggi rilevanti; doglianze generiche o dirette a contestare accertamenti di fatto senza un vizio ammissibile possono essere dichiarate inammissibili.
- Il rinvio per impedimento del difensore in Cassazione richiede la prova dell'assoluta impossibilità di sostituzione processuale; la mera concomitanza con altri impegni non basta.
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