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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’accertamento riguardava IRPEF, IRAP e IVA per il 2006 e contestava l’omessa dichiarazione di una plusvalenza collegata alla cessione di un immobile. La CTR della Liguria, con sentenza n. 119/05/17 del 30 gennaio 2017, aveva confermato l’annullamento dell’avviso disposto dalla CTP di Savona, ritenendo che l’immobile non fosse stato effettivamente venduto, poiché il contratto era stato risolto dopo il mancato pagamento del prezzo. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 109, comma 2, TUIR e dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972: la plusvalenza, secondo l’Ufficio, si realizza al momento della conclusione della compravendita e non viene meno per il successivo mancato pagamento o scioglimento del contratto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la plusvalenza si realizza al momento della conclusione della vendita, quando si produce l’effetto traslativo, e che il successivo mancato pagamento del prezzo o la risoluzione del contratto non eliminano retroattivamente il presupposto fiscale. Nel caso concreto, il contratto era stato stipulato il 29 dicembre 2009 e risolto con sentenza del Tribunale di Savona del 4 luglio 2011; la plusvalenza doveva essere dichiarata nell’esercizio della cessione, indipendentemente dall’effettivo prezzo, che dovrà essere accertato in sede di rinvio. L’eventuale risoluzione per mancato pagamento può invece rilevare mediante l’iscrizione di una minusvalenza. La Cassazione non ha definito l’importo imponibile né il definitivo esito dell’accertamento, demandandoli al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un immobile o di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto di compravendita, che costituisce il momento in cui si realizza l'effetto traslativo, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compresi il mancato pagamento del prezzo o lo scioglimento del contratto

    Ai fini della plusvalenza, rileva il momento in cui la vendita produce l’effetto traslativo; il successivo inadempimento dell’acquirente o la risoluzione del contratto non cancellano il reddito realizzato in quell’esercizio. Il prezzo effettivo resta da determinare.

  • Art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è indicata nel motivo accolto insieme all’art. 109 TUIR. La decisione, tuttavia, formula il principio sul momento di realizzo della plusvalenza e non espone una distinta interpretazione dell’art. 6.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È la norma processuale invocata per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle disposizioni tributarie; il motivo è stato ritenuto fondato.

  • Art. 378 cod. proc. civ.

    È richiamato nel testo per il deposito della memoria del controricorrente; la Corte non ne trae un principio né decide una questione specifica relativa alla disposizione.

Massime di principio

  • Per le cessioni immobiliari che generano una plusvalenza, il momento rilevante è normalmente la conclusione del contratto con effetto traslativo, non l’incasso del prezzo.
  • Il successivo mancato pagamento o la risoluzione della compravendita non eliminano, di per sé, la plusvalenza maturata nell’esercizio della cessione.
  • La risoluzione successiva per inadempimento può avere rilievo fiscale separato, ad esempio attraverso la rilevazione di una minusvalenza, secondo le regole applicabili al contribuente.
  • Quando la controversia è rinviata, il giudice di merito deve determinare gli elementi ancora controversi, tra cui nel caso concreto l’effettivo prezzo della cessione; la Cassazione non ha quantificato l’imponibile né definito il definitivo ammontare delle imposte.

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