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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio che avevano confermato l’annullamento degli avvisi di liquidazione relativi all’atto notarile del 14 settembre 2012, rep. 110159/07726, concernente la cessione di quote della farmacia ereditate dalle contribuenti. Gli avvisi chiedevano complessivamente 12.043,75 euro, pari al 3% del corrispettivo. Nel ricorso n. 07480/2019 l’Agenzia deduceva, da un lato, la nullità della motivazione per contraddittorietà e, dall’altro, la violazione degli artt. 2 e 4, comma 1, lett. e), e 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986: sosteneva che, essendo trascorso oltre un anno dalla successione, l’operazione dovesse scontare l’imposta proporzionale come cessione d’azienda, non quella fissa prevista per la regolarizzazione tempestiva della società di fatto. Nel ricorso n. 01549/2020 l’Agenzia formulava la stessa censura di violazione di legge contro la sentenza relativa al notaio. Quest’ultimo eccepiva inoltre l’intervenuta definizione agevolata della controversia, perfezionata da un coobbligato mediante domanda e pagamento in unica soluzione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, perché riferiti al medesimo atto notarile e al medesimo presupposto d’imposta. Ha accertato che il coobbligato Farmacia Ercolani di B.B. & C. Sas aveva perfezionato la definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, che tale definizione giova agli altri coobbligati e che l’Agenzia non aveva presentato istanza di trattazione né risultava notificato un diniego. Di conseguenza, ha dichiarato estinti entrambi i giudizi senza esaminare nel merito i motivi di cassazione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 6, commi 6, 12, 13 e 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. n. 136/2018

    L'art. 6 c. 14 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, dispone che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

    La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato produce effetti anche a favore degli altri coobbligati coinvolti nella controversia, anche se la loro lite non è più pendente. Nel caso concreto, domanda e pagamento risultavano documentati, non risultavano né un diniego notificato né un’istanza di trattazione dell’Agenzia entro il termine previsto; perciò la Corte ha dichiarato estinti entrambi i giudizi.

  • Art. 335 c.p.c.

    Preliminarmente i ricorsi devono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ., atteso che hanno ad oggetto il medesimo atto notarile oggetto di imposta di registro, ancorché ne siano seguiti due distinti atti di liquidazione e due distinti percorsi giudiziari.

    Ricorsi distinti possono essere riuniti in sede di legittimità quando riguardano il medesimo atto e presentano una connessione tale da giustificare una trattazione unitaria, anche se derivano da separati atti di liquidazione e procedimenti.

  • Art. 274 c.p.c.

    L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., essendo volto a garantire l'economia e il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto, trova infatti applicazione anche in sede di legittimità, anche in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi e impugnate, ciascuna, con separati ricorsi per cassazione.

    La riunione per connessione è applicabile anche in Cassazione a ricorsi autonomi contro sentenze diverse, quando la trattazione congiunta favorisce economia processuale e certezza del diritto.

  • Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3).

    Quando il processo tributario si estingue, ciascuna parte sopporta le spese che ha già anticipato; la Corte ha applicato tale regola ai giudizi estinti.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.

    L’estinzione del giudizio dovuta alla definizione agevolata promossa dalla parte controricorrente non comporta, nel caso concreto, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato; rileva inoltre il regime della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato può estendere i suoi effetti agli altri coobbligati per il medesimo presupposto tributario, anche se questi non hanno presentato personalmente la domanda, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge.
  • Per valutare il perfezionamento della definizione agevolata occorre verificare la presentazione della domanda e il pagamento richiesto, oltre all’eventuale notificazione del diniego e alla tempestiva istanza di trattazione della controparte: in assenza di quest’ultima, il processo può essere dichiarato estinto.
  • Quando la controversia è estinta per definizione agevolata, il giudice può non esaminare le questioni sostanziali e i motivi d’impugnazione: l’esito processuale non equivale quindi a una decisione di merito sulla corretta aliquota o qualificazione dell’operazione.
  • Ricorsi separati possono essere riuniti in Cassazione se riguardano il medesimo atto o questioni connesse; la riunione non elimina la distinta origine dei procedimenti, ma consente una trattazione coordinata.
  • In caso di estinzione del processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disposizione applicabile al caso concreto.

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