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Sentenza

Sentenza del 20/05/2024 n. 13947 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, emesso per recuperare l’imposta detratta da A.A. in relazione all’acquisto di un immobile da B.B. Srl e alla successiva locazione dell’immobile al venditore. L’Amministrazione ha considerato l’operazione oggettivamente inesistente e realizzata per ottenere un indebito vantaggio fiscale. A.A. ha proposto dieci motivi di ricorso per cassazione, contestando: la prova presuntiva dell’inesistenza e la motivazione della sentenza; l’indetraibilità dell’IVA e una presunta duplicazione d’imposta; l’omessa pronuncia su ulteriori doglianze; la sussistenza della colpevolezza e la motivazione sulle sanzioni; la loro asserita sproporzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR del Veneto n. 1421/06/15 del 16 settembre 2015, che aveva riformato la decisione favorevole alla società della CTP di Vicenza. I primi tre motivi sono stati respinti: la CTR aveva indicato elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (società priva di struttura e dipendenti, trattamento fiscale dell’operazione, trasferimento dell’immobile senza perderne la disponibilità e azione della banca diretta a far dichiarare la simulazione); la valutazione degli indizi compete al giudice di merito e la motivazione non era apparente. Respinti anche il quarto e il quinto motivo: accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, il cessionario non può detrarre l’IVA; non ricorre duplicazione o indebito arricchimento, poiché il cedente può chiedere il rimborso dell’imposta versata se è escluso il rischio di perdita di gettito. Il sesto motivo è stato respinto, perché le ulteriori doglianze sulla detrazione erano assorbite o superate. Settimo e ottavo motivo infondati: la CTR aveva valutato la condotta e rilevato che la contribuente non aveva provato la buona fede o l’assenza di colpevolezza. Respinti anche il nono e il decimo motivo: le sanzioni, pari al 100% dell’importo della violazione, erano state ritenute adeguate con valutazione di merito non sindacabile nei termini prospettati. A.A. è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.600, oltre alle spese di prenotazione a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

    Per l’accertamento IVA, le false indicazioni possono essere dimostrate mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non è richiesta all’Amministrazione una prova certa diretta.

  • Artt. 2727, 2729 e 2697, secondo comma, c.c.

    Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.

    Il giudice deve prima valutare complessivamente gli indizi dell’Ufficio; se li reputa gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria. In cassazione non si può chiedere una nuova valutazione del merito, ma contestare l’inadeguatezza o l’incongruità logica della motivazione.

  • Art. 21, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    il cedente è tenuto al versamento dell'IVA in ragione del principio di cartolarità di cui all'art. 21, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta versata qualora venga accertato dal giudice di merito che sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, derivante dall'utilizzo della fattura ai fini della detrazione da parte del destinatario

    Chi emette fattura per un’operazione inesistente è tenuto a versare l’IVA indicata, ma può ottenere il rimborso se è stato tempestivamente eliminato ogni rischio di perdita di gettito derivante dalla detrazione della fattura.

  • Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la detrazione è ammissibile solo nel caso di operazioni effettivamente realizzate, essendo possibili trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettiva

    Il diritto alla detrazione presuppone un’operazione realmente effettuata; non sorge per il destinatario di una fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente.

  • Art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

    La sanzione tributaria richiede una condotta cosciente e volontaria almeno negligente. Nel caso deciso, la contribuente non ha dimostrato l’assenza di colpevolezza né la buona fede.

  • Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sotto il primo profilo, il giudice di appello ha indicato, sia pur sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, dando rilievo agli elementi indiziari ritenuti significativi e consentendo la piena individuazione della ratio decidendi.

    La motivazione della decisione tributaria è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della pronuncia e gli elementi posti a fondamento del convincimento, anche se esposta sinteticamente.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Sotto il secondo profilo, il fatto storico oggetto di esame (la oggettiva inesistenza dell'operazione immobiliare) è stato preso in considerazione dalla sentenza impugnata, sicché l'esistenza di elementi di prova non espressamente considerati attiene alla eventuale insufficienza della motivazione, non più censurabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il vizio previsto dal n. 5 non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o il mancato esame di singoli elementi probatori quando il fatto storico decisivo è stato considerato dal giudice.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    Quando un’impugnazione è rigettata, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia IVA, l’inesistenza oggettiva di un’operazione può essere dimostrata anche con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi con tali caratteristiche, grava sul contribuente l’onere della prova contraria.
  • La detrazione IVA presuppone che l’operazione sia stata effettivamente realizzata: il destinatario non può detrarre l’imposta esposta in una fattura relativa a un’operazione inesistente.
  • L’IVA indicata in fattura per un’operazione inesistente resta dovuta dall’emittente; il rimborso può essere richiesto se è eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita di gettito dovuto alla detrazione da parte del destinatario.
  • La valutazione della gravità e concordanza degli indizi e dell’adeguatezza delle sanzioni appartiene al giudice di merito. In cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove o lamentare una motivazione solo insufficiente se il fatto decisivo è stato esaminato.
  • Per escludere le sanzioni tributarie non basta invocare genericamente la buona fede: il contribuente deve fornire prova dell’assenza di colpevolezza; l’errore rileva come esimente se inevitabile e non superabile con la normale diligenza.

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