Cassazione Civile, Ordinanza n. 24778/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una decisione di merito che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per alcuni periodi in cui la professionista aveva prodotto un reddito inferiore alla soglia prevista per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale forense. L'ente previdenziale aveva appellato la sentenza di primo grado, ma la Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di correlazione tra i motivi di gravame e la motivazione della decisione impugnata, osservando che l'appellante aveva contestato profili non pertinenti né decisivi rispetto al fondamento della pronuncia di primo grado, basata esclusivamente sul mancato superamento del limite reddituale annuo di euro 5.000,00. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in materia previdenziale e forense, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito valore decisivo al solo dato reddituale senza considerare ulteriori elementi non contestati, quali la titolarità di partita IVA e il mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della questione previdenziale. Ha ritenuto inammissibile il ricorso perché non si confrontava con la reale ratio della decisione d'appello, che era una pronuncia in rito di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e di correlazione con la sentenza di primo grado. Il ricorrente avrebbe dovuto, prima di riproporre questioni sostanziali sull'obbligo contributivo, censurare specificamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 434 c.p.c., e adempiere agli oneri di specificità ex art. 366 c.p.c. mediante trascrizione degli atti rilevanti. Nulla è stato disposto sulle spese, perché l'intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e seguenti
Richiamata come base normativa della disciplina della Gestione separata, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Invocato dal ricorrente quale norma sostanziale rilevante sull'obbligo contributivo, senza scrutinio nel merito.
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21, comma 8
Richiamato nel quadro normativo sulla contribuzione dei professionisti, senza decisione sul punto sostanziale.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato per la soglia reddituale di euro 5.000,00 e per la qualificazione dell'attività come occasionale o meno, ma non esaminato nel merito.
La Corte afferma che, contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello, il ricorrente avrebbe dovuto proporre una censura mirata anche alla violazione di questa disposizione, che regola la specificità dei motivi di appello.
Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata e, per consentire il controllo sulla specificità dei motivi di appello, deve riportare gli atti processuali rilevanti, in particolare sentenza di primo grado e atto di appello.
Richiamati per il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono essere specifici e tali da contrapporsi alla motivazione della sentenza impugnata, mirando a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è fondata su una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità o di correlazione con la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione deve censurare anzitutto quella ratio processuale e non può limitarsi a riproporre questioni di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità se non si confronta con i contenuti effettivi della decisione impugnata e non indica in modo puntuale perché la declaratoria di inammissibilità dell'appello sarebbe errata.
- Per contestare validamente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., il ricorrente deve riportare nel ricorso gli atti processuali rilevanti e consentire alla Corte il controllo sulla specificità dei motivi di gravame.
- La critica in cassazione deve colpire il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata; se la sentenza d'appello è una pronuncia in rito, le censure sostanziali sono inconferenti finché non venga aggredita la statuizione processuale che ha chiuso il giudizio di merito.
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