Cassazione Civile, Ordinanza n. 03867/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello disapplicativo presentata da una società per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, richiamata dall’art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138 del 2011, in relazione all’anno d’imposta 2013. L’Amministrazione aveva ritenuto che le ragioni addotte dalla società, e cioè la mancata disponibilità di una sede operativa e le vicende fallimentari del soggetto costruttore dei locali, fossero eventi riconducibili al normale rischio d’impresa e non a situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione. La CTR della Campania aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo inammissibile il ricorso originario della contribuente, perché il diniego non sarebbe stato autonomamente impugnabile. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, 1, 6 e 8, comma 4, d.lgs. n. 156 del 2015, in relazione all’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 30 della l. n. 74 del 1994, sostenendo che il diniego di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile e che l’art. 6 del d.lgs. n. 156 del 2015, relativo alle risposte agli interpelli, non può essere applicato retroattivamente né ostare all’impugnazione del diniego emesso nel regime previgente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società contribuente. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’originario ricorso e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini le questioni di merito rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il provvedimento di diniego della disapplicazione abbia natura di atto definitivo e sia autonomamente impugnabile, non essendo neutralizzato in senso retroattivo dall’art. 6 d.lgs. n. 156 del 2015.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura di legittimità per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma può essere letta in modo estensivo e costituzionalmente orientato; il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive è comunque impugnabile.
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma antielusiva rispetto alla quale il contribuente aveva chiesto la disapplicazione; il relativo diniego può essere oggetto di tutela giurisdizionale.
art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138 del 2011
Disciplina delle società in perdita sistematica richiamata nella richiesta di disapplicazione.
Legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011.
La previsione di non impugnabilità delle risposte agli interpelli non ha valenza interpretativa né efficacia retroattiva, ma disciplina solo il futuro.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 156 del 2015
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina degli interpelli, senza che la Corte ne ricavi una diversa soluzione rispetto all’impugnabilità del diniego.
art. 11, comma 2, L. n. 212 del 2000
Norma richiamata dall’art. 6 d.lgs. n. 156 del 2015 in tema di risposte agli interpelli.
art. 30 L. n. 74 del 1994
Richiamato nel ricorso come norma antielusiva da disapplicare; la Corte lo menziona nel contesto della fattispecie concreta.
artt. 24, 53 e 97 Cost.
Richiamati come fondamento di un’interpretazione estensiva delle norme sul contenzioso tributario e della tutela giurisdizionale del contribuente.
Il contribuente ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la propria posizione rispetto alla pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non impedisce l’impugnazione di atti diversi quando essi comunichino al contribuente una ben individuata pretesa tributaria con specificazione delle ragioni fattuali e giuridiche.
- Il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive è autonomamente impugnabile, poiché integra un provvedimento che rende conoscibile al contribuente la posizione dell’Amministrazione su un determinato rapporto tributario.
- La disciplina introdotta dall’art. 6 d.lgs. n. 156 del 2015 sulla non impugnabilità delle risposte agli interpelli non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata a dinieghi antecedenti alla sua entrata in vigore.
- Quando un atto amministrativo tributario espone in modo definitivo il convincimento dell’ente impositore, il contribuente ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia che chiarisca in modo stabile la propria posizione, senza attendere necessariamente un successivo atto impositivo.
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