Cassazione Civile, Ordinanza n. 35714/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa della società per l’anno 2005, contestando: a) la deduzione di una perdita su credito di euro 100.900 vantato verso una società terza, ritenendo non dimostrata la sussistenza, nel 2005, di elementi certi e precisi da cui desumere l’inesigibilità del credito; b) la contabilizzazione nell’anno 2005 del corrispettivo di euro 250.000 ricevuto da altro soggetto, che secondo l’Ufficio doveva imputarsi a periodo diverso per il principio di competenza. La CTR aveva confermato l’annullamento quasi totale dell’atto, ritenendo provata l’irrecuperabilità del credito e corretta l’imputazione temporale del corrispettivo. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, nullità della sentenza e del procedimento per motivazione insufficiente e mancata considerazione delle difese erariali, nonché violazione degli artt. 101, comma 5, e 109 TUIR per avere i giudici di merito ammesso la deduzione della perdita su crediti in assenza di elementi certi e precisi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito e la valutazione delle prove, quindi non deducibili in cassazione come errores in iudicando. Ha inoltre osservato che la motivazione della CTR, seppur sintetica, era logicamente coerente e non inferiore al minimo costituzionale: in relazione alla perdita su credito erano stati valorizzati diversi indici di irrecuperabilità; quanto al corrispettivo di euro 250.000, era stato ritenuto correttamente imputato al 2004 perché le attività prodromiche erano state svolte in quell’anno. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; nessuna applicazione dell’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica della parte soccombente difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato per censurare la motivazione della decisione tributaria.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità; nel testo non emerge un ruolo decisivo autonomo.
Richiamato come parametro di adeguatezza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza/procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che le censure non soddisfacevano i requisiti minimi per il controllo sulla motivazione come omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato per escludere, in presenza di doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità della perdita su crediti; la Corte ribadisce che servono elementi certi e precisi di irrecuperabilità.
Richiamato per il principio di competenza nell’imputazione temporale dei componenti di reddito.
art. 66, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986
Interpretato nel senso che la deduzione delle perdite su crediti va effettuata nell’anno in cui diviene certa l’irrecuperabilità del credito, per rispettare il principio di competenza.
Richiamato come base del ragionamento presuntivo valorizzato dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione per la soccombenza di un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito qualificare come violazione di legge una censura che, in realtà, mira a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La deducibilità delle perdite su crediti richiede che la certezza della loro irrecuperabilità sia acquisita nell’anno di competenza; la scelta del periodo d’imposta non può essere rimessa all’arbitrio del contribuente.
- Ai fini della deduzione della perdita su crediti non è necessario provare l’esperimento infruttuoso di ogni azione di recupero né l’intervenuto fallimento del debitore: sono sufficienti elementi concreti, gravi e concordanti idonei a dimostrare l’inesigibilità.
- Il principio di competenza impone che i componenti di reddito siano imputati all’esercizio in cui maturano secondo la realtà economico-sostanziale delle operazioni, non secondo una mera convenienza contabile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è fortemente limitato e non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Una motivazione sintetica è sufficiente in cassazione se consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito e non scende sotto il minimo costituzionale.
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