Cassazione Civile, Ordinanza n. 30147/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
L'acquirente di una porzione di fabbricato, dopo avere introdotto davanti al Tribunale una domanda di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della venditrice-costruttrice e di restituzione di quanto pagato, nonché una domanda risarcitoria nei confronti del Comune per il rilascio del permesso di costruire e delle varianti in asserita difformità dalle norme urbanistiche, ha chiesto in Cassazione il regolamento preventivo di giurisdizione. La questione era se la controversia appartenesse al giudice ordinario o al giudice amministrativo, sostenendosi dalla ricorrente che la domanda fosse fondata sulla lesione dell'affidamento incolpevole nella regolarità urbanistico-edilizia dei titoli abilitativi e quindi su un diritto soggettivo al risarcimento del danno patrimoniale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; la società costruttrice ha resistito al regolamento.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Teramo per la prosecuzione del giudizio, con statuizione anche sulle spese del regolamento. Ha ritenuto che la domanda non investisse l'esercizio del potere amministrativo in sé né impugnasse provvedimenti amministrativi, ma deducesse una pretesa risarcitoria aquiliana per violazione dell'affidamento incolpevole, rispetto alla quale i titoli edilizi rilevano solo come fatti idonei a fondare l'affidamento. Ha inoltre precisato che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato nel regolamento preventivo.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento
indica la disciplina della risoluzione contrattuale invocata nel giudizio di merito
fondamento della domanda risarcitoria per lesione dell'integrità patrimoniale e dell'affidamento incolpevole
art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001
richiamato per gli obblighi di sorveglianza e controllo della pubblica amministrazione in materia edilizia
esclusa la sua applicazione perché la controversia non riguarda l'esercizio del potere amministrativo né una materia di giurisdizione esclusiva
richiamato in via storica come disposizione poi abrogata, cui la giurisprudenza costituzionale aveva collegato la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo
citato come norma oggi corrispondente al quadro processuale della giurisdizione amministrativa
richiamato solo per escludere il raddoppio del contributo unificato nel regolamento preventivo
Massime di principio
- La tutela risarcitoria si concentra davanti al giudice amministrativo solo quando il danno sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato; altrimenti resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando la pretesa del privato ha ad oggetto la lesione dell'affidamento incolpevole nella regolarità di titoli abilitativi edilizi, e non l'annullamento o la verifica della legittimità dell'atto amministrativo, la controversia ha natura di azione aquiliana e spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si estende a ogni domanda di risarcimento collegata, in fatto, a un'attività amministrativa, ma soltanto alle controversie che coinvolgono l'esercizio del potere amministrativo nei limiti tracciati dalla legge.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale: se il tema decisivo è il comportamento negligente dell'amministrazione come fatto produttivo di danno, e non la legittimità del provvedimento, la controversia non è attratta nella sfera del giudice amministrativo.
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