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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25085/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva accolto l'appello della società contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio sosteneva che alcune fatture passive provenienti da un fornitore erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, assumendo che gli indizi raccolti dimostrassero l'inesistenza delle operazioni. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di fatti decisivi, tra cui partita IVA cessata, descrizioni generiche, doppia numerazione di fatture, numerazione non consequenziale, uso di bollettari non fiscali, mancanza di prova dei pagamenti e risultanze di controlli interni. Con il terzo motivo deduceva violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 115 c.p.c., contestando l'uso probatorio di dichiarazioni di terzi e di documenti formati dalla stessa parte. Con il quarto motivo denunciava nuovamente omesso esame di fatti decisivi relativi alle proprie deduzioni per contestare la prova contraria della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente articolati come violazioni di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva effettivamente esaminato gli elementi offerti dall'Ufficio e la prova contraria della società, attribuendo alle dichiarazioni di terzi e agli ulteriori documenti una valenza indiziaria valutata complessivamente dal giudice di merito. Nessuna violazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992 o dell'art. 115 c.p.c. è stata ravvisata, né l'omesso esame denunciato ex art. 360 n. 5 c.p.c., poiché il fatto storico era stato comunque considerato dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è rimasta intimata senza statuizioni sulle spese nel testo trasmesso.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento, ma la Corte non ne discute il contenuto sostanziale perché il ricorso è stato ritenuto inammissibilmente volto a una rivalutazione del merito

  • art. 54, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sull'accertamento IVA, senza una specifica interpretazione autonoma nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sull'onere della prova; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni compete al giudice di merito

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la Corte conferma che gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito nel loro complesso

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame non consente di censurare la complessiva valutazione delle prove né di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione

  • art. 7, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili come elementi indiziari, non come prova testimoniale

  • art. 115 c.p.c.

    la censura non può trasformarsi in contestazione della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici richiedono precisione, gravità e concordanza; la sola pluralità di dichiarazioni analoghe non basta senza una valutazione contestuale del giudice

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato per affermare la parità delle armi nell'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario

  • art. 3 Cost.

    richiamato come parametro di uguaglianza a sostegno della parità processuale tra le parti

  • art. 116 c.p.c.

    la critica al convincimento del giudice sulla maggiore o minore attendibilità delle prove non è deducibile come vizio di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una critica che, nella sostanza, miri a ottenere una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non ricorre quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano state esaminate analiticamente tutte le risultanze istruttorie.
  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi in forma sostitutiva di atto notorio sono elementi indiziari ammissibili e valutabili, ma non equivalgono a prova testimoniale; la loro idoneità probatoria dipende dalla valutazione complessiva del giudice alla luce degli altri elementi acquisiti.
  • In tema di presunzioni semplici, la concordanza tra più dichiarazioni o indizi non è di per sé sufficiente: occorrono precisione e gravità del fatto noto, da apprezzarsi nel contesto dell'intero materiale probatorio.
  • La valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove, incluse quelle presuntive, appartiene in via esclusiva al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da una motivazione che mostri l'esame del fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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