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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, della sentenza d'appello che, in riforma del primo grado, aveva accertato che i rapporti intercorsi tra alcuni lavoratori e la società erano in realtà rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino della funzionalità dei rapporti e al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010. La Corte d'appello aveva ritenuto che tra la società committente e una cooperativa formalmente appaltatrice non fosse intercorso un genuino appalto di servizi, ma una somministrazione irregolare di manodopera, poiché la cooperativa si era limitata a fungere da intermediario senza una reale organizzazione autonoma della prestazione e senza assunzione del rischio d'impresa. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso l'organizzazione del servizio con l'organizzazione del lavoro e avrebbe valorizzato elementi non decisivi per qualificare l'appalto come illecito; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 32 L. n. 183 del 2010, assumendo che nella liquidazione dell'indennità la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato la brevità dei rapporti di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito; e in parte infondato perché la decisione impugnata era conforme ai principi consolidati sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro negli appalti endoaziendali, che ricorre quando l'appaltatore metta solo a disposizione manodopera senza reale organizzazione autonoma della prestazione, senza rischio economico e senza effettivo esercizio del potere direttivo e di controllo. Ha altresì ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la determinazione dell'indennità ex art. 32 L. n. 183 del 2010 tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito ed è censurabile solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria; nel caso concreto la Corte d'appello aveva esplicitamente considerato le dimensioni dell'impresa, la limitata durata dei rapporti e la tempestiva reazione dei lavoratori. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003

    Norma richiamata per qualificare la fattispecie come somministrazione irregolare di manodopera, applicabile ratione temporis, quando l'appaltatore sia mero interposto e non organizzatore autonomo della prestazione.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della genuinità dell'appalto; la Corte non ne accoglie la lettura proposta perché la qualificazione dipende dall'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato per la nozione di appalto; la Corte ribadisce che l'appalto genuino richiede un'organizzazione propria dell'appaltatore e l'assunzione del rischio d'impresa.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    L'indennità ivi prevista è liquidata dal giudice di merito tra minimo e massimo secondo criteri equitativi, con sindacato di legittimità limitato ai vizi motivazionali radicali.

  • art. 8 L. n. 604 del 1966

    Richiamato dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010 come parametro per la determinazione dell'indennità.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura che investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non integra violazione di legge ma, al più, un vizio nei ristretti limiti del novellato n. 5 dell'articolo.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione o sussunzione della norma; se il motivo mira invece a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione delle prove, esso è inammissibile nei limiti in cui sollecita un riesame del merito.
  • Un appalto di servizi è illecito e si trasforma in somministrazione irregolare di manodopera quando l'appaltatore non organizza autonomamente i mezzi e il lavoro, ma si limita a fornire personale al committente, con mera gestione amministrativa dei rapporti e senza rischio d'impresa.
  • Negli appalti endoaziendali, la prova dell'interposizione illecita può desumersi da elementi convergenti che mostrino l'assenza di un'effettiva organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore e l'assoggettamento dei lavoratori al potere direttivo del committente; l'apprezzamento di tali elementi spetta al giudice di merito.
  • La liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 32 della L. n. 183 del 2010 spetta al giudice di merito entro il range legale ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi, sia illogica o contraddittoria; non è sufficiente contestare la ponderazione dei criteri adottati.
  • Nel motivare la quantificazione dell'indennità, il giudice deve considerare i parametri rilevanti del caso concreto, tra cui la dimensione dell'impresa, la durata dei rapporti e la tempestività della reazione dei lavoratori all'interruzione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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