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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16943/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con cui venivano recuperati maggiori imponibili e richieste maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L'accertamento era di tipo analitico-induttivo e si fondava su tabulati acquisiti da Ebay, dai quali emergevano operazioni commerciali per un importo complessivo superiore a quello dichiarato dal contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che quei tabulati non costituissero presunzioni gravi, precise e concordanti e che fossero l'unico elemento indiziario. In appello la CTR ha invece riformato la decisione, valorizzando la possibilità di fondare l'accertamento analitico-induttivo anche su una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, nonché la sufficienza di un unico indizio purché grave e preciso. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo lamentava omessa pronuncia e violazione del divieto di ius novorum ex art. 57 d.lgs. 546/1992, perché l'Ufficio avrebbe introdotto in appello il tema dei feedback Ebay; il secondo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione ai feedback e alla loro deduzione solo in secondo grado; il terzo deduceva violazione delle norme sulle presunzioni e sull'art. 116 c.p.c., sostenendo che i tabulati non potessero integrare presunzioni gravi, precise e concordanti e che la CTR avesse male valutato il materiale probatorio e il comportamento processuale del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla omessa pronuncia fosse infondata perché la CTR, pur senza soffermarsi espressamente sui feedback, aveva comunque deciso in senso incompatibile con la tesi del contribuente e la questione era comunque estranea alla ratio decidendi. Ha inoltre chiarito che il divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso proprio e le domande nuove, non le mere difese o argomentazioni. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha confermato il principio secondo cui, in tema di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio può ricostruire maggiori ricavi anche mediante un unico indizio purché grave e preciso, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente, e ha ritenuto conforme a tali principi la valorizzazione dei tabulati Ebay operata dalla CTR. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma definitoria delle presunzioni, utilizzabili per ricostruire i maggiori ricavi o minori costi.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte ribadisce che possono anche fondarsi su un unico indizio se grave e preciso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per il vizio di omessa pronuncia, ma la Corte precisa che tale vizio richiede la totale pretermissione di un provvedimento indispensabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare nei limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente proposte; non è tenuto a confutare ogni argomento difensivo.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni e domande in appello riguarda solo eccezioni in senso stretto e domande nuove, non le mere difese o argomentazioni giuridiche.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inidonea perché non denunciava un fatto decisivo omesso, ma mirava a rivalutare il merito della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma la Corte osserva che non può essere usato per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio se la motivazione di merito è congrua.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una reale violazione decisiva.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, senza effetti sulla decisione finale.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato nel primo motivo, senza effetti sulla decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il divieto di ius novorum in appello riguarda le nuove eccezioni in senso proprio e le domande nuove, non le mere difese o gli argomenti difensivi sviluppati a sostegno della pretesa o dell'opposizione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, pur senza affrontare espressamente una singola argomentazione, adotti una decisione incompatibile con la tesi della parte e quindi implicitamente la disattenda.
  • In tema di accertamento analitico-induttivo, la contabilità formalmente regolare può essere superata se nel complesso inattendibile, e l'Ufficio può fondare la rettifica su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Le presunzioni semplici non devono necessariamente essere plurime: anche un solo elemento indiziario può essere sufficiente se presenta adeguati requisiti di gravità e precisione, lasciando al giudice di merito il relativo apprezzamento.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su elementi presuntivi idonei, l'onere di fornire una spiegazione alternativa specifica e circostanziata si sposta sul contribuente; una contestazione generica non è sufficiente a neutralizzare il valore indiziario degli elementi acquisiti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della prova, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImmaginazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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