Sentenza del 18/03/2024 n. 7226 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio. Contestava l’esclusione dall’Ires dei canoni percepiti dall’Autorità portuale nel 2004 per concessioni di beni demaniali, sostenendo che, anche se l’ente non svolge attività commerciale nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, tali canoni dovessero concorrere al reddito complessivo degli enti non commerciali, come redditi fondiari o redditi diversi. La ripresa fiscale riguardava un maggior reddito di 1.126.337,13 euro ai fini delle imposte dirette e dell’Iva; in Cassazione la censura era limitata alle imposte dirette. La resistente aveva inoltre eccepito l’inammissibilità per giudicati esterni relativi ad altre annualità.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il giudicato relativo a un diverso periodo d’imposta vincola soltanto rispetto a elementi che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, e il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico. Nel merito, ha rigettato l’unico motivo: per il periodo d’imposta 2004, secondo la disciplina allora vigente e l’interpretazione consolidata, i canoni concessori dell’Autorità portuale non erano imponibili ai fini delle imposte dirette, perché riscossi nell’esercizio delle funzioni istituzionali pubblicistiche dell’ente. La decisione europea che ha qualificato l’esenzione come aiuto di Stato esistente ne ha imposto l’eliminazione per il futuro, non il recupero retroattivo; la normativa italiana sopravvenuta si applica ai periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022 e fa salvi i comportamenti anteriori. Non è stato disposto il rinvio richiesto dall’Agenzia. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa; non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Nel caso di specie, dalla decisione della Commissione europea non può ricavarsi l'obbligo per lo Stato italiano di recuperare gli aiuti già concessi, né per l'amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni di concessione per i quali non è stato corrisposto il tributo, dovendosi rilevare che tale decisione si è limitata a disporre l'eliminazione per il futuro degli aiuti di Stato "esistenti", che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria sopra citata, possono essere erogati fino alla decisione della Commissione che ne dichiari l'incompatibilità con il mercato interno dell'Unione.
Per l’annualità controversa, la disciplina nazionale previgente, come interpretata dalla giurisprudenza, escludeva la tassazione dei canoni concessori percepiti dall’Autorità portuale nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. La decisione europea sull’aiuto esistente non autorizza il recupero retroattivo di tali somme.
Articolo 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n. 296
In particolare, l'art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006 ha escluso i canoni di concessione demaniale marittima dall'applicabilità del regime tributario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), "in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime".
La norma esclude l’imponibilità Iva dei canoni di concessione demaniale marittima delle Autorità portuali. La controversia in Cassazione era però limitata alle imposte dirette; la decisione non fonda su questa disposizione l’esito relativo all’Ires.
Articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169
All'attualità, dunque, le autorità di sistema portuale (AdSP) sono configurate come enti pubblici non economici, deputate in tale assetto giuridico e per funzione (dopo la l.28 gennaio 1994, n. 84 e il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169) ad amministrare e regolare i porti italiani quali enti strumentali dello Stato apparato, dunque una porzione del demanio, secondo gli artt.822 - 823 c.c.
La qualificazione delle Autorità portuali come enti pubblici non economici, titolari di funzioni di amministrazione e regolazione del demanio portuale, è rilevante per distinguere l’esercizio di funzioni pubbliche dall’attività d’impresa e valutare il trattamento fiscale dei canoni.
Articolo 6 del d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108
Inoltre, non rileva la nuova normativa, emessa dallo Stato italiano al fine di adeguarsi alla decisione della Commissione, perché essa si applica ai periodi di imposta dal 1 gennaio 2022 e fa salve le condotte anteriori; piuttosto deve farsi riferimento alla disciplina previgente, che, secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato, prevedeva l'esenzione da imposta, come riconosciuto nella stessa decisione della Commissione europea.
La norma sopravvenuta assoggetta a Ires i canoni portuali per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2022, ma non si applica retroattivamente alle annualità precedenti e fa salvi i comportamenti anteriori.
Articolo 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
È il parametro processuale indicato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta dall’Agenzia; il motivo è stato esaminato nel merito e rigettato.
Articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 ( Cass. 29/01/2016, n. 1778 ).
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato per l’impugnazione respinta, poiché l’Agenzia delle entrate è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per stabilire se i canoni di concessione demaniale portuale siano imponibili occorre considerare la disciplina vigente nel singolo periodo d’imposta: la normativa introdotta dal 2022 non si applica alle annualità anteriori.
- La qualificazione nazionale dell’Autorità portuale come ente pubblico non economico e la natura pubblicistica delle sue funzioni sono rilevanti per il regime fiscale, ma non autorizzano a estendere automaticamente la disciplina attuale alle annualità passate.
- Una decisione europea che qualifica un’esenzione preesistente come aiuto di Stato esistente e ne dispone la soppressione per il futuro non comporta, senza un’espressa previsione di recupero, la tassazione retroattiva dei periodi anteriori.
- Il giudicato tributario relativo a un’annualità diversa non si estende automaticamente: vincola per periodi successivi soltanto quanto a elementi della fattispecie che siano permanenti o pluriennali.
- Nel caso concreto, l’Agenzia non ha dimostrato che i canoni controversi derivassero da attività d’impresa estranee alle finalità istituzionali; la ripresa relativa al 2004 è stata quindi respinta.
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