Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/03/2024 n. 7174 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per Irpeg e Irap relativi agli anni 1999, 2000 e 2001, emessi dopo un PVC della Guardia di Finanza del 15 novembre 2001. L’Ufficio aveva contestato ricavi non contabilizzati da cessioni a consociate estere (transfer pricing attivo), deduzioni di costi e minusvalenze nel 1999 e, per il 2000 e 2001, costi ritenuti eccessivi per acquisti infragruppo (transfer pricing passivo). In Cassazione l’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia pronunciata in sede di rinvio, lamentando: 1) l’errata valutazione della comparabilità delle transazioni usate per il metodo CUP, in particolare dello stadio di commercializzazione; 2) l’annullamento della ripresa relativa alle differenze di cambio su contratti a termine; 3) l’insufficiente motivazione sull’annullamento dei rilievi di transfer pricing passivo. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando il riferimento al mercato italiano come mercato comparabile.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia e assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. Ha ritenuto che le censure sul transfer pricing attivo e sulle differenze di cambio mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità: la CTR aveva motivato la non comparabilità delle transazioni, anche per i diversi termini di pagamento, gli sconti quantitativi e la diversa ripartizione degli oneri di distribuzione; aveva inoltre escluso una copertura valutaria specifica per mancanza di coincidenza e contestualità tra finanziamenti e contratti. Il motivo sul transfer pricing passivo era anch’esso inammissibile: non denunciava l’omesso esame di un fatto storico decisivo né una motivazione totalmente mancante o apparente; inoltre, la comparazione dell’Ufficio era stata giudicata non omogenea perché riferita, per il 2000 e il 2001, a prezzi di acquisto del 1999. Rimane quindi ferma la sentenza della CTR che aveva annullato il recupero per transfer pricing attivo e confermato nel resto la decisione di merito. L’Agenzia è stata condannata a pagare alla società le spese di Cassazione: 200 euro per esborsi e 34.000 euro per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Non si applica l’aumento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    l’art. 76, comma 5, t.u.i.r., nel far riferimento al criterio del c.d. valore normale esplicitato dall’art. 9, comma 3, t.u.i.r., in conformità con le linee guida fissate dall’O.C.S.E., fissa un criterio legale che prescinde dal corrispettivo effettivamente pattuito, con assoluta irrilevanza delle concrete ragioni economiche per le quali lo stesso è stato fissato dai contraenti in misura minore

    Per le operazioni tra imprese associate residenti in Stati diversi, la verifica fiscale può sostituire al prezzo pattuito il valore normale quando ne derivi un aumento del reddito; la disciplina non richiede di dimostrare che le parti abbiano perseguito specifiche ragioni economiche o intenti elusivi. Il confronto deve tuttavia rispettare i criteri legali di comparabilità e determinazione del valore normale.

  • Art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis

    per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

    La comparabilità richiede di considerare congiuntamente beni o servizi, condizioni di libera concorrenza, stadio di commercializzazione, tempo e luogo. Le differenze nelle condizioni contrattuali e nella ripartizione delle funzioni o degli oneri possono rendere non attendibile il confronto; il luogo o il periodo più prossimo rileva solo quando manchi il riferimento diretto previsto dalla norma.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile

    il difetto di motivazione (...) può essere dedotto solo ove questa sia totalmente omessa o risulti apparente, e come tale al di sotto della soglia del c.d. minimo costituzionale

    Il motivo previsto dal n. 5 non consente di chiedere una nuova valutazione delle prove né di censurare una motivazione semplicemente ritenuta insufficiente. Il vizio è deducibile quando la motivazione sia omessa o meramente apparente; l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Cassazione ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione della soccombenza dell’Agenzia delle entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel transfer pricing il prezzo infragruppo non si valuta isolatamente: il confronto con transazioni indipendenti deve tenere conto delle caratteristiche delle operazioni e delle differenze effettive in termini di stadio commerciale, termini di pagamento, sconti, funzioni svolte e oneri di distribuzione.
  • Un metodo di comparazione può essere contestato se usa prezzi riferiti a periodi disomogenei o transazioni non realmente comparabili; la mera somiglianza dei beni o l’appartenenza allo stesso mercato non basta.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova lettura delle prove presentando come violazione di legge una contestazione che riguarda, in realtà, l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Per sostenere che contratti a termine coprano uno specifico rischio valutario occorre dimostrare una relazione concreta tra copertura e finanziamento; la sola prossimità delle scadenze non è sufficiente se importi, date o condizioni non coincidono.
  • Il vizio di omesso esame o di motivazione non permette di censurare una decisione solo perché la parte ne ritiene errata la valutazione: deve mancare l’esame di un fatto storico decisivo, oppure la motivazione deve essere del tutto assente o apparente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.