Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36359/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una cartella di pagamento relativa a riprese IVA per l'anno d'imposta 2002 nei confronti del contribuente originario. Il ricorso introduttivo era stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla commissione tributaria regionale, che aveva confermato la decisione di prime cure richiamandone integralmente la motivazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'erede del contribuente, affidandolo a sette motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente depositava memoria chiedendo l'estinzione della controversia, dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, di aver effettuato il pagamento di almeno alcune rate e di rinunciare al ricorso. Le controparti si costituivano con controricorso. La Corte ha quindi verificato l'efficacia della rinuncia e la correttezza delle relative modalità di comunicazione/notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia, pur non assistita dalla prova dell'integrale pagamento della definizione agevolata e pur in difetto di accettazione delle controparti, fosse comunque idonea a determinare l'estinzione del processo. Ha inoltre osservato che, benché l'atto di rinuncia avrebbe dovuto essere comunicato dalla cancelleria alle controparti ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c., nella specie la notifica dell'atto era stata effettuata dalla difesa del ricorrente alle amministrazioni resistenti, con raggiungimento dello scopo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, anche senza accettazione delle controparti, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    L'atto di rinuncia deve essere comunicato alle controparti; tuttavia, nella specie, la notifica effettuata dalla difesa del ricorrente ha raggiunto ugualmente lo scopo informativo richiesto dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la sede in cui è stata depositata la memoria contenente l'istanza di estinzione e la rinuncia al ricorso.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    Rende applicabile ratione temporis la modifica dell'art. 390, comma 3, c.p.c. nel caso concreto.

  • d.l. n. 119 del 2018

    È richiamato quale base normativa della definizione agevolata cui il ricorrente dichiara di essersi avvalso.

  • art. 76 del d.l. n. 73 del 2021

    Viene richiamato per il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla pretesa originaria Riscossione Sicilia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della controparte, purché l'atto sia validamente portato a conoscenza dei destinatari.
  • La comunicazione dell'atto di rinuncia deve assicurare lo scopo informativo previsto dalla legge; se la notifica eseguita dalla parte ricorrente garantisce certezza della consegna e dell'identificazione del destinatario, la finalità della comunicazione può ritenersi raggiunta.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte può compensare integralmente le spese di legittimità in considerazione delle ragioni della decisione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.