Cassazione Civile, Ordinanza n. 11836/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza su un'annualità d'imposta, l'Ufficio notificava alla società un avviso di accertamento con disconoscimento di costi per oltre un milione di euro, ritenendo che varie fatture emesse da ditte individuali riconducibili al medesimo nucleo familiare riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti, perché prive di adeguata documentazione e di riscontri di pagamento. In applicazione del regime della trasparenza nelle società a ristretta base partecipativa veniva emesso anche un avviso al socio unico per l'imputazione dei maggiori redditi. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della notifica al socio perché non più socio né amministratore, l'insussistenza delle operazioni inesistenti, l'effettività dei costi, la mancata esecuzione di indagini bancarie e, per il socio, l'automatismo della ripresa. In cassazione proponevano due motivi: con il primo denunciavano violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che anche in presenza di operazioni ritenute inesistenti l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere, almeno forfettariamente, una quota di costi; con il secondo deducevano nullità della sentenza per motivazione apparente/travisamento della prova, omessa pronuncia sulla percentuale di ricarico, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per avere la CTR qualificato il socio come amministratore di fatto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, una volta accertata l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, i relativi costi sono integralmente indeducibili e non è possibile riconoscere componenti negative neppure in via equitativa o forfettaria. Ha disatteso anche il secondo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era motivata in modo completo e intellegibile, che non vi era travisamento della prova né violazione dell'art. 115 c.p.c., e che l'accertamento sulla posizione del socio come amministratore di fatto era un apprezzamento incidentale funzionale alla verifica della notifica, non una ultrapetizione. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La certezza del costo è requisito imprescindibile; se l'operazione è oggettivamente inesistente manca il presupposto per qualsiasi deduzione del costo.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura induttiva dell'accertamento, ma la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse operato una ricostruzione induttiva del reddito in senso proprio.
art. 53 Cost.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di considerare i costi ai fini della capacità contributiva; la Corte ha ritenuto non pertinente l'argomento in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
La deducibilità dei costi è ammessa nelle sole operazioni soggettivamente inesistenti, mentre resta esclusa nelle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza d'appello è stata ritenuta sufficientemente motivata e non affetta da nullità.
Non vi è stata ultrapetizione; l'accertamento sulla qualifica di amministratore di fatto era connessione necessaria con la questione della notificazione e della legittimazione.
La violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; nella specie il giudice ha valutato prove ritualmente acquisite.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale, ma non ritenuto leso dalla motivazione o dal percorso decisorio della CTR.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato sulla motivazione resta confinato al minimo costituzionale, superato il quale non è consentita una rivalutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il mezzo utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale, ma le censure dei ricorrenti sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato per la censura di nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che ricorressero i vizi denunciati.
Massime di principio
- Nelle operazioni oggettivamente inesistenti il costo è integralmente indeducibile, perché manca in radice il fatto economico che ne costituisce il presupposto; non è consentito al giudice riconoscere componenti negative in via forfettaria o equitativa.
- La distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti è decisiva: la deducibilità può essere ammessa nel primo caso secondo i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza e certezza, ma è esclusa nel secondo.
- La prova dell'effettività e dell'inerenza dei costi grava sul contribuente; la mera esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture non bastano a superare l'accertamento dell'inesistenza dell'operazione.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o acquisite fuori dai casi consentiti, oppure attribuisca alle prove un contenuto logicamente incompatibile con esse; non basta contestare l'apprezzamento del loro valore.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice affronti una qualificazione incidentale necessaria per decidere sulla questione dedotta, come la verifica della posizione soggettiva rilevante ai fini della validità della notificazione.
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