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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23887/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con i quali l’Amministrazione finanziaria, a seguito di rettifica della perdita dichiarata e di disconoscimento di un credito d’imposta per imposte pagate all’estero, recuperava a tassazione maggiori redditi in relazione a una società di persone già cancellata dal registro delle imprese. Gli avvisi risultavano notificati alle persone fisiche dei soci, dopo l’estinzione della società. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi ritenendo nulli gli atti perché emessi nei confronti di un soggetto ormai inesistente; la CTR aveva invece dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che non sussistesse litisconsorzio necessario con la società estinta, poiché gli avvisi erano stati emessi e notificati ai soci e si chiedeva la declaratoria di inesistenza/nullità degli atti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la pretesa impositiva era stata rivolta a un soggetto già estinto al momento dell’emissione degli avvisi. In memoria invocava anche un giudicato esterno relativo a un diverso periodo d’imposta (2007), nel quale un altro accertamento era stato annullato perché emesso nei confronti della società cancellata.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno, rilevando che il precedente richiamato riguardava un diverso anno d’imposta e una diversa situazione processuale/formale, non idonea a spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio tributario. Ha poi accolto il primo motivo, affermando che, poiché la società era già estinta al momento della notifica degli avvisi e tutti i soci erano presenti in giudizio, non vi era alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente ormai privo di capacità processuale. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la sentenza impugnata si era limitata a un rilievo processuale (nullità per contraddittorio) senza pronunciarsi sul merito della pretesa fiscale. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio per cui l’estinzione della società comporta il trasferimento della legittimazione processuale ai soci e non impone la partecipazione dell’ente estinto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a imposte periodiche esplica efficacia vincolante solo quando concerna elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; non opera, invece, quando la precedente decisione abbia risolto la lite su un profilo meramente formale dell’atto impugnato o su elementi variabili nel tempo.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e, da quel momento, la perdita della capacità di stare in giudizio; i rapporti obbligatori non definiti si trasferiscono ai soci, che assumono la legittimazione processuale in situazione di litisconsorzio necessario.
  • Se un avviso di accertamento è notificato dopo l’estinzione della società e tutti i soci sono già presenti nel giudizio, non sussiste un vizio di contraddittorio per mancata partecipazione dell’ente estinto, perché la società non è più un soggetto processualmente esistente.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata non abbia deciso il merito della pretesa, ma si sia arrestata a una questione di rito o di validità del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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