Cassazione Civile, Ordinanza n. 34932/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRES e IRAP relative al periodo d'imposta 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che la cartella rientrasse tra i pagamenti sospesi dal provvedimento prefettizio di Catania del 9 aprile 2008 adottato ex art. 20, comma 2, L. n. 44/1999, e reputando irrilevante che il debito riguardasse un ravvedimento operoso o una rateizzazione di debiti pregressi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione con un solo motivo. Parallelamente, la contribuente ha impugnato il diniego di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n. 119/2018, assumendo che l’atto fosse definibile; l’Agenzia ha resistito a questo ricorso. La Corte, in via preliminare, ha esaminato il giudizio sul diniego di condono, ritenendolo pregiudiziale rispetto alla controversia sulla cartella. Alla luce della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n. 18298/2021, ha applicato il principio secondo cui la cartella emessa ex art. 36-bis è definibile in via agevolata quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo quindi impugnabile anche nel merito e non solo per vizi propri. Conseguentemente ha ritenuto illegittimo il diniego fondato sulla qualificazione dell’atto come mera riscossione. Quanto al giudizio sulla cartella, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo, osservando che l’accesso alla definizione agevolata comportava la chiusura del contenzioso e che non risultava il pagamento integrale del debito né la prova della cessazione della materia del contendere; inoltre il potere di diniego dell’Amministrazione era ormai consumato per decorso del termine di notifica. Le spese sono state compensate per il consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente all’instaurazione del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo corretta la tesi della contribuente sulla definibilità della cartella quale primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale. In conseguenza di tale accoglimento, ha dichiarato estinto il processo avente ad oggetto la cartella di pagamento. Le spese di lite sono state compensate. Non vi è stata cassazione con rinvio, ma una definizione processuale che ha chiuso il giudizio sulla cartella e ha superato il diniego di condono.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
La cartella emessa in sede di controllo automatizzato può costituire il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, assumendo rilevanza anche nel merito della pretesa e non solo come atto di riscossione.
art. 20, comma 2, L. n. 44/1999
Il provvedimento prefettizio di sospensione dei pagamenti è richiamato come base del precedente accoglimento in appello, ma la Corte di cassazione non ne fonda la decisione finale.
artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata è applicabile alla controversia sulla cartella quando questa sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
La cartella è impugnabile non soltanto per vizi propri, ma anche per contestazioni attinenti al merito della pretesa quando costituisca il primo atto impositivo comunicato al contribuente.
Richiamato quale base per l’estinzione del giudizio di cassazione in relazione agli effetti della definizione agevolata.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 119/2018
Il diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020; decorso tale termine il potere di diniego si esaurisce.
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis è definibile in via agevolata quando rappresenta il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.
- Quando la cartella è il primo atto impositivo conosciuto dal contribuente, essa è impugnabile anche per motivi inerenti al merito della pretesa e non solo per vizi formali o propri.
- Se la definizione agevolata è ammissibile e il diniego amministrativo è fondato su una qualificazione erronea dell’atto come mera riscossione, il diniego deve essere annullato in sede di legittimità.
- Nel processo relativo alla cartella, l’intervenuta definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio, salvo che risulti il pagamento integrale del debito che possa condurre alla cessazione della materia del contendere.
- Il potere dell’Amministrazione di opporre il diniego alla definizione agevolata è soggetto a un termine perentorio; una volta decorso, il diniego non può più essere utilmente adottato.
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