Cassazione Civile, Ordinanza n. 29614/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società operante nel settore dei villaggi turistici, ricostruendo indirettamente i ricavi sulla base di accessi eseguiti nel 2012, del listino prezzi e dei bookings/prenotazioni, e poi aveva emesso i conseguenti accertamenti di maggior reddito di partecipazione nei confronti dei soci. La società e i soci avevano impugnato gli atti deducendo l'inidoneità del metodo presuntivo utilizzato e l'assenza dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta accertato un maggior reddito con elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spettasse ai contribuenti provare che quel reddito non era stato prodotto o lo era stato in misura inferiore; la CTR avrebbe invece erroneamente negato l'efficacia delle presunzioni e la conseguente inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha riqualificato la censura come motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., precisando che l'erronea intestazione del motivo non ne comporta l'inammissibilità se il vizio è chiaramente individuabile. Nel merito ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato la decisione di appello. Ha osservato che la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'accertamento analitico-induttivo: l'Ufficio può ricorrere a presunzioni semplici solo se gravi, precise e concordanti; nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso che gli elementi addotti dall'Ufficio avessero tali caratteristiche, evidenziando, tra l'altro, l'uso di percentuali riferite al 2012 per accertare il 2009, la mancata confutazione dell'attendibilità del registro delle persone alloggiate e la giustificazione dell'antieconomicità allegata dalla contribuente. Poiché la CTR aveva negato in radice la sufficienza indiziaria dell'accertamento, non vi era stata violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'onere probatorio. È stato inoltre ribadito che le doglianze miravano in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna liquidazione delle spese è stata disposta per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte ha precisato che la rubrica del motivo era formalmente errata, ma la censura andava ricondotta al vizio di violazione di legge sostanziale se dal contenuto risultava chiaro il vizio denunciato; l'erronea intestazione non determina inammissibilità se il motivo è comunque intelligibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la corretta qualificazione del motivo, poiché la censura riguardava l'errata applicazione della disciplina sull'accertamento analitico-induttivo e sull'onere della prova.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se supportato da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; se tali presupposti mancano, l'Amministrazione non può validamente invertire l'onere della prova.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA vale il medesimo principio: la ricostruzione induttiva è ammessa sulla base di presunzioni semplici solo se dotate dei requisiti richiesti e in presenza di contabilità intrinsecamente inattendibile.
L'onere di provare il maggior reddito si trasferisce sul contribuente solo quando l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su presunzioni idonee; se il giudice di merito esclude la gravità, precisione e concordanza degli indizi, non opera alcuna inversione dell'onere probatorio.
Richiamato per definire il ragionamento presuntivo semplice utilizzabile dall'Ufficio nei limiti consentiti.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti per sostenere l'accertamento induttivo; altrimenti non sono idonee a fondare la pretesa tributaria.
Richiamato per gli accertamenti emessi in capo ai soci in relazione al maggior reddito di partecipazione derivante dall'accertamento della società.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura va qualificata in base al contenuto sostanziale del motivo, non alla sola rubrica: l'erronea intestazione non comporta inammissibilità se il vizio denunciato è chiaramente identificabile.
- Nell'accertamento analitico-induttivo l'Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici solo quando gli elementi acquisiti siano gravi, precisi e concordanti; in difetto, l'accertamento non è idoneo a spostare l'onere della prova sul contribuente.
- L'onere di dimostrare la correttezza della dichiarazione si trasferisce sul contribuente soltanto dopo che l'Amministrazione abbia costruito una pretesa presuntiva dotata dei requisiti legali; se il giudice di merito esclude tali requisiti, non vi è violazione dell'art. 2697 c.c.
- In materia tributaria, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta impedisce di estendere automaticamente a un'annualità dati o percentuali ricavati da un'altra annualità, specie quando si tratti di attività caratterizzate da variabilità nel tempo.
- Le doglianze che mirano a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello con una nuova lettura delle risultanze istruttorie sono inammissibili in sede di legittimità.
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