Cassazione Civile, Ordinanza n. 16300/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per nullità della notificazione del ricorso per cassazione alla società intimata, non sanata né rinnovata. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando l'esonero dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, rettificando il reddito d'impresa per l'anno 2006 e applicando la disciplina delle società non operative dopo il diniego dell'interpello per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato l'accertamento. In cassazione l'Ufficio ha proposto tre motivi: nullità della sentenza o del procedimento per difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994; omesso esame di fatti decisivi. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso per cassazione alla parte intimata era nulla, perché il piego era stato consegnato al portiere dello stabile senza il rituale avviso al destinatario previsto dalla disciplina della notificazione postale. L'Agenzia non aveva chiesto la sanatoria né riattivato validamente la notificazione.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base del potere di rettifica del reddito d'impresa nell'avviso di accertamento
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme poste a fondamento dell'accertamento
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato tra le norme poste a fondamento dell'accertamento
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alla richiesta di disapplicazione della disciplina delle società di comodo
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
norma sulla disciplina delle società di comodo applicata o contestata nell'accertamento
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale tributaria la cui violazione è dedotta nel primo motivo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale dedotto nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi
art. 7, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890
la Corte lo richiama per affermare che, se il piego è consegnato al portiere, va dato avviso al destinatario; in difetto la notificazione è nulla
art. 7, comma 6, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato come disposizione applicabile alla notificazione postale degli atti processuali
richiamata in relazione alla notificazione eseguita dall'Avvocatura tramite servizio postale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato sul raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato ordinario
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta è nulla quando il plico sia consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario, se l'agente postale non invia al destinatario il prescritto avviso dell'avvenuta consegna.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, ove non sanata dalla parte né seguita da rituale rinnovazione, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato non può disporsi il raddoppio del contributo unificato, poiché esse sono esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
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