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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16300/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per nullità della notificazione del ricorso per cassazione alla società intimata, non sanata né rinnovata. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, richiamando l'esonero dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, rettificando il reddito d'impresa per l'anno 2006 e applicando la disciplina delle società non operative dopo il diniego dell'interpello per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo. La CTP aveva respinto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato l'accertamento. In cassazione l'Ufficio ha proposto tre motivi: nullità della sentenza o del procedimento per difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e dell'art. 132 c.p.c.; violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994; omesso esame di fatti decisivi. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso per cassazione alla parte intimata era nulla, perché il piego era stato consegnato al portiere dello stabile senza il rituale avviso al destinatario previsto dalla disciplina della notificazione postale. L'Agenzia non aveva chiesto la sanatoria né riattivato validamente la notificazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta è nulla quando il plico sia consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario, se l'agente postale non invia al destinatario il prescritto avviso dell'avvenuta consegna.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione, ove non sanata dalla parte né seguita da rituale rinnovazione, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Nei confronti delle amministrazioni dello Stato non può disporsi il raddoppio del contributo unificato, poiché esse sono esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullitàOnere della prova

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