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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32622/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva annullato un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso in rettifica del valore di un compendio aziendale ceduto con atto del 25 marzo 2011. La CTR aveva ritenuto l'atto impositivo nullo per difetto di motivazione: da un lato perché fondato su dati desunti dal bilancio della società cessionaria, non allegato all'avviso; dall'altro perché l'Ufficio non aveva spiegato perché, nella rettifica del valore delle singole componenti aziendali, in alcuni casi avesse utilizzato i valori della cedente e in altri quelli della cessionaria, né aveva dedotto i debiti per TFR pur risultando trasferiti. Con il primo motivo l'Agenzia ha sostenuto che l'allegazione del documento richiamato può essere sostituita dalla trascrizione delle sue parti essenziali nell'atto impositivo e che ciò era avvenuto nel caso concreto. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione secondo cui la rettifica si sarebbe fondata sul confronto con aziende similari, deducendo che il criterio comparativo non sarebbe applicabile alla cessione di azienda. Con il terzo e quarto motivo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto necessario dedurre i debiti per TFR ai fini della determinazione del valore aziendale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello si fondava su due autonome rationes decidendi in tema di difetto di motivazione dell'avviso: la mancata allegazione del bilancio richiamato e la mancata esplicitazione delle ragioni della diversa valorizzazione di alcuni beni/elementi aziendali. L'Agenzia ha efficacemente censurato solo il primo profilo, mentre non ha attaccato la seconda ragione, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell'appello; per difetto di interesse, l'impugnazione che non investe tutte le autonome rationes della decisione è inammissibile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità in favore della controparte.

Norme richiamate

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    L'avviso di rettifica del valore, se carente di motivazione, è nullo; la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

  • art. 7 L. 212/2000

    La motivazione per relationem è ammessa, ma l'atto richiamato deve essere allegato oppure trascritto nelle parti essenziali.

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    Disciplina la rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; la Corte ne estende i criteri motivazionali ai principi generali sulla motivazione per relationem.

  • art. 43 d.P.R. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione del valore dell'azienda e alla deduzione dei debiti trasferiti.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato tra le norme processuali tributarie invocate nel ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento giurisdizionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Indicato come disposizione che espressamente equipara alla allegazione la trascrizione delle parti essenziali dell'atto richiamato.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale esempio normativo di equivalenza tra allegazione e trascrizione delle parti essenziali dell'atto richiamato.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato quale ulteriore esempio normativo di equivalenza tra allegazione e trascrizione delle parti essenziali dell'atto richiamato.

  • art. 100 c.p.c.

    L'impugnazione è inammissibile per difetto di interesse se non investe tutte le autonome ragioni, ciascuna da sola sufficiente, poste a base della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In tema di motivazione per relationem degli atti tributari, l'allegazione dell'atto richiamato può essere sostituita dalla trascrizione delle sue parti essenziali nell'atto principale, purché ciò consenta al contribuente e al giudice di individuare gli elementi rilevanti della pretesa.
  • La trascrizione utile ai fini motivazionali deve riguardare le parti essenziali dell'atto richiamato, cioè quelle idonee a rendere comprensibile oggetto, contenuto e destinatari dell'atto e a sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che colpisce solo uno dei plurimi profili della motivazione non è idonea a determinare la cassazione della sentenza se resta intatta un'altra autonoma ratio decisoria.
  • Ai fini della rettifica del valore di cessione di azienda, il tema decisivo resta la completezza della motivazione dell'avviso, non essendo sufficiente contestare solo uno dei profili motivazionali se altri restano autonomi e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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