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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31652/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato il riconoscimento, in favore della contribuente poi assoggettata a fallimento, del diritto al rimborso di imposte versate per gli anni 1990-1992 nell'ambito della disciplina agevolativa prevista per i soggetti colpiti dal sisma che interessò la Sicilia orientale nel 1990. La decisione di merito aveva ritenuto che l'importo restituito fosse, in assoluto, inferiore alla soglia comunitaria di rilevanza degli aiuti di Stato e dunque non contrastante con il diritto UE. Con l'unico motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., l'Ufficio ha denunciato la violazione della normativa speciale nazionale e unionale richiamata in ricorso, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare il limite de minimis secondo il criterio del 'triennio mobile', cioè considerando non solo la somma in contestazione ma anche eventuali altri contributi o aiuti percepiti nello stesso arco temporale, per accertare se il cumulo superasse la soglia consentita.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in materia di rimborsi/contributi connessi al sisma del 1990, la verifica della sussistenza o meno di un aiuto di Stato deve essere compiuta tenendo conto dei contributi percepiti nel triennio mobile, secondo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Regione Sicilia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale criterio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità della decisione di merito.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    norma richiamata quale base della disciplina dei rimborsi relativi al sisma 1990, da applicare secondo la Corte insieme alla normativa successiva e unionale.

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017

    norma sopravvenuta richiamata nel quadro della disciplina dei rimborsi e dei limiti applicabili agli aiuti di Stato.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    norma richiamata come parte della disciplina nazionale dei benefici connessi agli eventi sismici.

  • art. 1, secondo comma, L. n. 21/2008

    norma richiamata nel complesso quadro normativo relativo ai rimborsi per il sisma 1990.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla corretta ripartizione/valutazione dell'onere probatorio in ordine ai presupposti del rimborso e ai limiti de minimis.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e al controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione.

  • Regolamento CE n. 1407/2013

    richiamato quale parametro europeo in tema di aiuti de minimis.

  • Regolamento CE n. 994/1998

    richiamato quale fonte europea della disciplina sugli aiuti esentati o de minimis.

Massime di principio

  • Quando la disciplina nazionale di rimborso o agevolazione è condizionata al rispetto del limite de minimis, la verifica della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato non può essere compiuta isolando il singolo importo erogato, ma deve considerare il cumulo degli aiuti percepiti nel periodo di riferimento previsto dalla legge.
  • Nei giudizi relativi ai rimborsi per il sisma della Sicilia orientale del 1990, il controllo sulla soglia comunitaria deve essere effettuato secondo il criterio del triennio mobile, verificando se altri contributi percepiti nello stesso arco temporale facciano superare il limite massimo consentito.
  • È censurabile per violazione di legge la decisione di merito che, nel valutare un beneficio fiscale o un rimborso potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, ometta di applicare il parametro temporale e cumulativo imposto dalla normativa di settore e dal diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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