Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35172/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino straniero, già trattenuto in un CPR ai fini dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione/respingeimento e poi destinatario della sospensione del termine di trattenimento per effetto della proposizione di una domanda di protezione internazionale, ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva prorogato di trenta giorni il trattenimento. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle norme sul trattenimento amministrativo e sulla sospensione dei termini in pendenza del procedimento di protezione internazionale, sostenendo che la richiesta di proroga fosse tardiva. In particolare ha affermato che la sospensione del termine di trattenimento era cessata con la comunicazione formale, ex art. 136 c.p.c., al Ministero dell’Interno del provvedimento cautelare che definiva la fase incidentale sulla sospensiva, e non solo con la successiva conoscenza effettiva della Questura. Secondo la sua ricostruzione, poiché la comunicazione formale al Ministero era intervenuta il 21/12/2022, il termine originario, sospeso dal 12/10/2022, sarebbe ripreso a decorrere da tale data e sarebbe scaduto prima dell’istanza di proroga formulata il 5/1/2023, rendendo illegittima la proroga concessa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della ripresa del decorso del termine di trattenimento sospeso per la domanda di protezione internazionale, rilevi la comunicazione dell’adozione del provvedimento cautelare all’Amministrazione procedente, senza che sia necessario attendere una conoscenza effettiva della Questura. Poiché nel caso concreto tale comunicazione era già intervenuta e il termine di durata del trattenimento era ormai spirato quando era stata chiesta la proroga, il decreto del Giudice di Pace è stato cassato senza rinvio. Non è stata disposta regolazione delle spese, in ragione del patrocinio a spese dello Stato e della disciplina speciale sulla liquidazione del compenso del difensore.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, D.Lgs. 286/1998

    Il termine di trattenimento disposto dal questore può essere prorogato solo entro la sua scadenza; una volta ripresa la decorrenza dopo la sospensione, l’autorità deve richiedere tempestivamente la proroga.

  • art. 6, commi 5, 6, 7 e 8, D.Lgs. 142/2015

    La presentazione della domanda di protezione internazionale da parte di soggetto già trattenuto sospende il termine del trattenimento; il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda, e ritardi amministrativi non imputabili al richiedente non giustificano la proroga; cessata la fase di sospensione, il termine originario riprende a decorrere.

  • art. 35-bis D.Lgs. 25/2008

    La locuzione relativa all'"adozione del provvedimento" va intesa nel senso che la cessazione dell’effetto sospensivo si collega alla comunicazione formale del provvedimento all’Amministrazione procedente.

  • art. 136 c.p.c.

    La comunicazione formale del provvedimento alla pubblica amministrazione è il fatto processuale rilevante per la decorrenza degli effetti connessi alla chiusura della fase cautelare.

  • art. 13 Cost.

    Il trattenimento amministrativo incide sulla libertà personale e va interpretato in modo rigoroso perché assimilabile a una restrizione della libertà.

  • art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE

    Le norme sul trattenimento e sulla proroga devono essere lette in coerenza con la disciplina unionale del rimpatrio.

  • art. 9, commi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE

    La disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale richiede un controllo rigoroso di legalità.

  • art. 28, paragrafo 4, regolamento (UE) n. 604/2013

    Il controllo della legittimità del trattenimento deve essere conforme ai parametri eurounitari.

  • artt. 6 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    L’autorità giudiziaria deve verificare d’ufficio le condizioni di legalità del trattenimento, in ragione della tutela della libertà personale e del diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Nel patrocinio a spese dello Stato, il compenso e le spese del difensore sono liquidati dal giudice del procedimento su istanza dell’avvocato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Nel giudizio di cassazione la liquidazione dei compensi segue il giudice indicato dalla disciplina speciale, anche in caso di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    La condanna alle spese a favore dello Stato non si applica alla soccombenza di una pubblica amministrazione statale nel modo prospettato dal ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legge collega la cessazione della sospensione del trattenimento amministrativo alla comunicazione di un provvedimento all'Amministrazione procedente, non è necessario accertare una successiva conoscenza effettiva dell’ufficio periferico per far riprendere il decorso del termine.
  • Nel trattenimento amministrativo dello straniero, la proroga deve essere chiesta e ottenuta prima della scadenza del termine che, cessata la sospensione, ricomincia a decorrere; se il termine è già spirato, la proroga non può essere legittimamente disposta.
  • Le norme sul trattenimento dello straniero devono essere interpretate in modo rigoroso, in ragione dell’incidenza sulla libertà personale e della necessità di conformità al diritto dell’Unione europea.
  • L’autorità giudiziaria, nel controllo della legalità del trattenimento assimilabile a detenzione, deve verificare d’ufficio l’eventuale violazione dei presupposti di legittimità emergenti dagli atti del procedimento.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte assistita è vittoriosa contro un’Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale e non si applica automaticamente una condanna alle spese in favore dello Stato secondo la regola generale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.