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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15435/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro stradale oggetto di parallelo procedimento penale per omicidio colposo ex art. 589 c.p., nel quale la parte civile originaria era deceduta; il giudizio civile di rinvio era stato riassunto dalla cessionaria dei crediti risarcitori delle persone aventi diritto. La Corte d'appello, pur confermando il concorso di colpa del conducente convenuto per un terzo e dell'altro conducente per due terzi, aveva liquidato una somma risarcitoria in favore dell'attrice. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione con diciannove motivi, lamentando, in sintesi: impossibilità del giudice civile di rinvio di decidere sul quantum e non solo sull’an; violazioni processuali e del giudicato; errata valutazione del nesso causale e del concorso di colpa; erronea interpretazione della domanda di parte civile; liquidazione insufficiente del danno parentale e mancata pronuncia sul danno morale soggettivo transeunte; questioni relative a compensazione, spese di lite, distrazione e parametri di liquidazione. Prima dell’adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente depositava rinuncia al ricorso, accettata dal difensore del controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta digitalmente dalla ricorrente e con adesione del difensore del controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, anziché una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse. La Corte ha inoltre escluso la statuizione sulle spese e ha negato il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    richiamato solo come titolo del reato oggetto del procedimento penale originario; non è oggetto di interpretazione nel merito in questa sede

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudizio per escluderne l’applicabilità al processo penale, ritenendo che la morte della parte civile non produca effetti di revoca tacita o interruzione del rapporto processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nelle singole censure di ricorso come base formale dei motivi

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato nei motivi per sostenere vincoli del giudizio di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nei motivi in relazione all’efficacia del giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di giudicato formale

  • artt. 40, 41 e 42 c.p.

    richiamati nel motivo sul nesso causale

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo sulla risarcibilità del danno conseguenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 78 c.p.p.

    richiamato nei motivi per la domanda proposta dalla parte civile in sede penale

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nei motivi sul danno morale soggettivo

  • art. 1264 c.c.

    richiamato nei motivi sull’eccezione di compensazione

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    base per la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia, senza statuizione sulle spese

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma non desumibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ne esclude l’applicazione perché il raddoppio del contributo unificato non opera per l’estinzione da rinuncia; il testo richiama la regola del raddoppio come misura tipica solo per rigetto/inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deposita rinuncia al ricorso in cassazione, e la rinuncia è ritualmente accettata dalla controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio e non procede all’esame dei motivi.
  • La rinuncia al ricorso determina un esito distinto dall’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che non va utilizzata quando la volontà abdicativa della parte è espressamente formalizzata.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non segue, di regola, una statuizione sulle spese se il provvedimento applica il regime processuale richiamato dalla Corte.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, resta precluso l’esame nel merito delle censure formulate nel ricorso, anche se articolate in numerosi motivi di violazione di legge e nullità processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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