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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13533/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da tre atti di contestazione con cui l’Amministrazione doganale irrogava alla società sanzioni pecuniarie pari al 30% dell’IVA non versata su alcune operazioni di importazione di merce, eseguite senza materiale introduzione nel deposito fiscale. La società aveva assolto l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, ma la merce non era stata fisicamente immessa nel deposito IVA. La CTR aveva respinto l’appello dell’Amministrazione e accolto l’appello incidentale della società, ritenendo che l’IVA fosse stata assolta senza ritardo e che, in ogni caso, non fosse stata contestata una fattispecie di ritardato pagamento bensì di omesso pagamento. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 50-bis d.l. n. 331/1993, sostenendo che la sanzione per ritardato pagamento fosse applicabile anche nel caso di introduzione solo virtuale nel deposito fiscale; 2) violazione dell’art. 78 TULD, dell’art. 50-bis d.l. n. 331/1993, dell’art. 17 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, censurando la statuizione della CTR sulla tempestività dell’assolvimento dell’imposta. La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e, per conseguenza, assorbito il primo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nelle ipotesi di introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, può applicarsi la sanzione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 anche se l’IVA è stata assolta con inversione contabile, ma la sanzione deve essere proporzionata al ritardo concretamente verificatosi e la relativa valutazione spetta al giudice di merito; nel caso concreto, però, la censura dell’Amministrazione non superava il rilievo fattuale della CTR secondo cui il pagamento non era avvenuto in ritardo e mancava autosufficienza rispetto a tale accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando la decisione della CTR della Liguria che aveva escluso l’applicazione della sanzione nei termini prospettati dall’Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non scalfiva l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla tempistica del pagamento ed era privo di autosufficienza; tale inammissibilità ha comportato l’assorbimento del primo motivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle operazioni con introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, la sanzione per ritardato pagamento dell’IVA può applicarsi anche se l’imposta è stata assolta mediante inversione contabile, poiché il ritardo va misurato rispetto al momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere corrisposta secondo il corretto regime applicabile.
  • La sanzione tributaria deve essere calibrata sul ritardo effettivamente verificatosi: la proporzionalità della misura è oggetto di accertamento di merito e non può essere sovvertita in cassazione senza una censura specifica e autosufficiente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti realmente con l’accertamento fattuale del giudice di merito, specie quando la censura pretenda una diversa valutazione della tempestività del pagamento senza adeguata critica delle premesse fattuali poste a base della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito esclude in fatto il ritardo nel versamento dell’imposta, il semplice richiamo a un diverso regime di pagamento o a una diversa qualificazione dell’illecito non basta, da solo, a dimostrare l’erroneità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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