Cassazione Civile, Ordinanza n. 13533/2025 del 20/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da tre atti di contestazione con cui l’Amministrazione doganale irrogava alla società sanzioni pecuniarie pari al 30% dell’IVA non versata su alcune operazioni di importazione di merce, eseguite senza materiale introduzione nel deposito fiscale. La società aveva assolto l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, ma la merce non era stata fisicamente immessa nel deposito IVA. La CTR aveva respinto l’appello dell’Amministrazione e accolto l’appello incidentale della società, ritenendo che l’IVA fosse stata assolta senza ritardo e che, in ogni caso, non fosse stata contestata una fattispecie di ritardato pagamento bensì di omesso pagamento. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 50-bis d.l. n. 331/1993, sostenendo che la sanzione per ritardato pagamento fosse applicabile anche nel caso di introduzione solo virtuale nel deposito fiscale; 2) violazione dell’art. 78 TULD, dell’art. 50-bis d.l. n. 331/1993, dell’art. 17 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, censurando la statuizione della CTR sulla tempestività dell’assolvimento dell’imposta. La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e, per conseguenza, assorbito il primo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nelle ipotesi di introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, può applicarsi la sanzione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 anche se l’IVA è stata assolta con inversione contabile, ma la sanzione deve essere proporzionata al ritardo concretamente verificatosi e la relativa valutazione spetta al giudice di merito; nel caso concreto, però, la censura dell’Amministrazione non superava il rilievo fattuale della CTR secondo cui il pagamento non era avvenuto in ritardo e mancava autosufficienza rispetto a tale accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, confermando la decisione della CTR della Liguria che aveva escluso l’applicazione della sanzione nei termini prospettati dall’Amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non scalfiva l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla tempistica del pagamento ed era privo di autosufficienza; tale inammissibilità ha comportato l’assorbimento del primo motivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La sanzione per ritardato pagamento può venire in rilievo anche nelle ipotesi di introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta della durata del ritardo e della proporzionalità della misura sanzionatoria.
art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427
Disciplina il regime del deposito IVA richiamato per valutare la correttezza dell’assolvimento dell’imposta nelle operazioni di importazione.
art. 78 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
È richiamato come possibile diverso meccanismo di differimento del pagamento dell’IVA per operatori con continuità di operazioni doganali e previa cauzione, ma la Corte rileva che il raffronto con tale regime non esclude, in astratto, il rilievo della sanzione, salvo il necessario vaglio della proporzionalità.
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma del sistema IVA rilevante per il meccanismo di assolvimento dell’imposta tramite inversione contabile.
art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale del contenzioso tributario, senza che la censura superi l’accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro del vizio di legittimità dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle operazioni con introduzione solo virtuale delle merci nel deposito fiscale, la sanzione per ritardato pagamento dell’IVA può applicarsi anche se l’imposta è stata assolta mediante inversione contabile, poiché il ritardo va misurato rispetto al momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere corrisposta secondo il corretto regime applicabile.
- La sanzione tributaria deve essere calibrata sul ritardo effettivamente verificatosi: la proporzionalità della misura è oggetto di accertamento di merito e non può essere sovvertita in cassazione senza una censura specifica e autosufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti realmente con l’accertamento fattuale del giudice di merito, specie quando la censura pretenda una diversa valutazione della tempestività del pagamento senza adeguata critica delle premesse fattuali poste a base della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito esclude in fatto il ritardo nel versamento dell’imposta, il semplice richiamo a un diverso regime di pagamento o a una diversa qualificazione dell’illecito non basta, da solo, a dimostrare l’erroneità della decisione.
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