Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06396/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, ai sensi della legge regionale Calabria n. 34/2002, di personale dai ruoli della Regione Calabria alla Provincia di Cosenza con decorrenza 1 luglio 2006. I dipendenti sostenevano che la Regione avesse trasferito alla Provincia fondi destinati alla progressione economica orizzontale per l’anno 2007 e lamentavano di essere stati illegittimamente esclusi dalla relativa procedura. Chiedevano quindi l’accertamento dell’inadempimento della Provincia rispetto alla disciplina collettiva in tema di progressione economica orizzontale, la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto integrativo provinciale che subordinavano la partecipazione al possesso di un’anzianità minima nella posizione economica in godimento e che avrebbero escluso chi avesse già beneficiato della progressione nel 2006, nonché la condanna all’adempimento dell’obbligo contrattuale, con riconoscimento dell’aumento retributivo e risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato un accordo transattivo con rinuncia all’appello da parte della Provincia, che a loro dire avrebbe imposto una cessazione della materia del contendere; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per non avere la Corte rilevato la carenza di interesse alla decisione in ragione dell’accordo, della sua esecuzione e della sua asserita revoca illegittima; 3) violazione della normativa regionale, del CCNL e dei principi di salvaguardia dei diritti quesiti, proporzionalità e parità di trattamento, sostenendo che il diritto alla progressione fosse già maturato e che la contrattazione integrativa provinciale fosse nulla perché contrastante con la legge regionale e con la contrattazione collettiva nazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché i ricorrenti non hanno dimostrato di avere effettivamente prospettato in appello la cessazione della materia del contendere; anzi, dall’impugnata sentenza risultava che l’accordo transattivo era stato richiamato solo per una richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. e che, comunque, lo schema di transazione poi annullato in autotutela era irrilevante ai fini della decisione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato la legittimità della clausola del contratto integrativo che prevedeva una cadenza biennale per la progressione economica orizzontale, richiamando il proprio precedente secondo cui la disciplina delle progressioni economiche era rimessa alla contrattazione decentrata e non trovava limiti nel CCNL richiamato; ha inoltre ritenuto che la legge regionale fosse stata rispettata, poiché i dipendenti avevano già ricevuto la progressione nel 2006 e nel 2008, con esclusione del solo 2007 per effetto del vincolo biennale introdotto dalla contrattazione integrativa e confermato dal CCNL 2006/2009, applicabile perché la procedura era stata indetta il 21 maggio 2008, dopo la stipula del contratto nazionale dell’11 aprile 2008. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • L. Regione Calabria n. 34/2002, art. 17

    La disposizione è letta come norma di trasferimento che riconosce al personale transitato i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare e il mantenimento dell’anzianità di servizio già maturata presso la Regione; tale previsione non impedisce la disciplina decentrata delle progressioni economiche.

  • art. 5 CCNL 31 marzo 1999

    È richiamato dai ricorrenti come fonte della disciplina della progressione economica orizzontale, ma la Corte valorizza soprattutto la rimessione alla contrattazione decentrata.

  • art. 9 CCNL 11 aprile 2008 / CCNL 2006-2009, art. 9, comma 1

    La procedura di progressione indetta dopo la stipula del CCNL è soggetta alla disciplina nazionale sopravvenuta, che conferma il requisito biennale e rende applicabile la clausola integrativa provinciale.

  • art. 16, comma 1, CCNL comparto Enti locali 31 marzo 1999

    Secondo la Corte, questa disposizione rimette alla contrattazione decentrata la disciplina delle progressioni economiche orizzontali.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di violazione della disciplina contrattuale del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    È invocato dai ricorrenti in relazione al trattamento economico dei dipendenti pubblici e ai criteri di parità di trattamento.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere la carenza di interesse della controparte a resistere o per proseguire il giudizio in presenza della transazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato per censurare la motivazione/struttura della decisione in relazione alla mancata considerazione della transazione.

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all’annullamento in autotutela dell’atto transattivo o del relativo accordo.

  • art. 1965 c.c.

    È richiamato come norma sulla transazione per sostenere la rilevanza dell’accordo intervenuto tra le parti.

  • art. 1967 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti in tema di forma/prova della transazione.

  • art. 2077 c.c.

    È invocato dai ricorrenti in chiave di rapporto tra contratto individuale e contrattazione collettiva, per sostenere la prevalenza della disciplina più favorevole o la non derogabilità in peius.

  • art. 96 c.p.c.

    È menzionato perché l’accordo transattivo era stato richiamato dai ricorrenti ai fini della domanda di condanna per lite temeraria, non per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se il fatto asseritamente trascurato non risulta effettivamente dedotto nel giudizio di merito con la specifica finalità processuale invocata in cassazione.
  • Un accordo transattivo sopravvenuto, ove poi annullato in autotutela e non efficacemente posto a fondamento della cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito, non impedisce la decisione della controversia.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina delle progressioni economiche orizzontali può essere rimessa alla contrattazione decentrata, purché non contrasti con la cornice del contratto collettivo nazionale applicabile.
  • Se la procedura di progressione economica viene indetta dopo la stipula di un nuovo CCNL, essa è regolata dalla disciplina sopravvenuta vigente al momento dell’indizione, anche se i fatti preparatori risalgano a un momento anteriore.
  • La previsione di un requisito temporale minimo per accedere alla progressione economica orizzontale, introdotta dal contratto integrativo e coerente con il CCNL, è legittima quando la normativa regionale di trasferimento del personale si limiti a salvaguardare l’anzianità maturata senza imporre un diritto incondizionato a tutte le future progressioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.