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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24976/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento contenente, da un lato, somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992 in esecuzione di una precedente sentenza tributaria relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 e, dall'altro, una somma dovuta per omesso versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF risultante dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2011. Il ricorso era rigettato in primo grado. In appello il contribuente otteneva l'accoglimento dell'impugnazione, ma l'atto di appello, sebbene formalmente diretto anche contro l'Agenzia delle entrate, non veniva notificato a quest'ultima; risultava invece evocata in giudizio l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado decideva senza ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultima proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, deducendo la mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti e l'inscindibilità della controversia, poiché la sentenza d'appello aveva censurato direttamente l'operato dell'Agenzia delle entrate nella quantificazione e nell'iscrizione a ruolo della pretesa; con il secondo, proposto in via subordinata, denunciava la violazione degli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, 25 del d.P.R. n. 602/1973 e 7, comma 1, della L. n. 212/2000, sostenendo che la cartella richiamava l'atto impositivo e la sentenza tributaria che esponeva i presupposti e il quantum della pretesa, sicché non era necessaria la previa notificazione di ulteriori atti prodromici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, quando la controversia è inscindibile in relazione ai motivi di ricorso o di appello, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di una parte del precedente giudizio non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La mancata integrazione determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Poiché la sentenza d'appello aveva valutato direttamente l'attività dell'Agenzia delle entrate e la controversia era inscindibile, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio di primo grado e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

    Nel testo sono richiamati i commi 2 e, in relazione alla censura, la disciplina della proposizione dell'appello nei confronti delle parti del giudizio di primo grado.

    La disposizione deve essere coordinata con la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili; nelle cause inscindibili il contraddittorio deve essere assicurato nei confronti di tutte le parti interessate.

  • art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato insieme all'art. 53 del medesimo decreto con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio tributario.

  • art. 331 c.p.c.

    Quando l'impugnazione riguarda una causa inscindibile e non è stata proposta nei confronti di tutte le parti, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la sua omissione comporta la nullità del procedimento e della sentenza.

  • art. 332 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione applicabile al processo tributario per le ipotesi di cause scindibili e per il coordinamento delle regole sulle parti del giudizio di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo subordinato relativo ai requisiti dell'atto impositivo e alla conoscibilità dei presupposti della pretesa fiscale.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo subordinato concernente la cartella di pagamento.

  • art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000

    Richiamato nel motivo subordinato in tema di motivazione e conoscibilità degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 68 del d.lgs. n. 546/1992

    Indicato quale base normativa dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute in esecuzione della precedente sentenza tributaria.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la controversia è inscindibile in relazione ai motivi di ricorso o di appello, l'impugnazione deve essere portata a conoscenza di tutte le parti del precedente giudizio il cui interesse alla partecipazione permane.
  • L'omessa impugnazione nei confronti di una parte necessaria del giudizio di impugnazione non determina l'inammissibilità del gravame, ma impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
  • Se il giudice di appello omette di disporre l'integrazione del contraddittorio in una causa inscindibile, il procedimento di secondo grado e la sentenza che lo definisce sono nulli; tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
  • La controversia è inscindibile, ai fini del contraddittorio in appello, quando i motivi di impugnazione investono anche l'attività dell'amministrazione titolare della pretesa tributaria e non soltanto vizi propri dell'atto della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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