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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24974/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato venti ruoli esattoriali, dei quali aveva dichiarato di essere venuto casualmente a conoscenza mediante accesso presso il concessionario, deducendo l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo provata la notificazione di una sola cartella e comunque prescritto il relativo credito, nonché prescritti gli altri crediti per difetto di prova di atti interruttivi. Il contribuente proponeva appello limitatamente alla liquidazione delle spese processuali; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale sul difetto di legittimazione passiva e sulla condanna alle spese; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva autonomo appello sulla prova delle notificazioni e sulla prescrizione. Riuniti gli appelli, il giudice di secondo grado dichiarava improponibile il ricorso introduttivo, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, in assenza della dimostrazione di uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dalla legge. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 77, 83 e 182 c.p.c. e sostenendo che l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura al difensore. Sosteneva inoltre che, essendo stata sollevata l’eccezione, la procura avrebbe dovuto essere prodotta alla prima occasione utile e non avrebbe potuto operare il meccanismo di sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse. Anche qualora l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione fosse stato inammissibile per vizi della procura, tale circostanza non avrebbe consentito al contribuente di ottenere il risultato perseguito, poiché il giudice di appello aveva rilevato d’ufficio l’improponibilità del ricorso introduttivo. Tale rilievo officioso era fondato sull’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito nella l. n. 215/2021, che ha introdotto nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, rendendo non impugnabile l’estratto di ruolo e ammettendo l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio riconducibile alle ipotesi tassative previste dalla disposizione. La relativa motivazione della sentenza d’appello non era stata censurata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata titolarità del potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura al difensore.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla validità della procura alle liti conferita al difensore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 182 c.p.c.

    Il ricorrente ne escludeva l’applicabilità, sostenendo che la procura rappresentativa avrebbe dovuto essere prodotta alla prima occasione utile; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale parametro processuale della denunciata violazione relativa alla procura alle liti.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021

    Ha introdotto la disciplina che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata soltanto in presenza di uno specifico pregiudizio riconducibile alle ipotesi tassative previste dalla legge.

  • l. n. 215/2021

    Ha convertito il d.l. n. 146/2021.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata sono direttamente impugnabili esclusivamente quando il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio specifico nelle ipotesi previste dalla disposizione.

    Costituisce la base normativa dell’improponibilità rilevata d’ufficio dal giudice di appello e ritenuta non censurata dalla Corte di cassazione.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato quale una delle ipotesi tassative di specifico pregiudizio che può consentire l’impugnazione diretta.

  • d.m. n. 40/2008

    Richiamato quale fonte relativa alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, inclusa tra le ipotesi tassative di possibile impugnazione diretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Impone, in presenza dei presupposti processuali, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Individuato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La contestazione della validità della procura alle liti dell’avversario è inammissibile per difetto di interesse quando, anche nell’ipotesi di accoglimento della contestazione, il processo dovrebbe comunque concludersi nello stesso modo per una ragione autonoma e rilevabile d’ufficio.
  • L’improponibilità dell’azione derivante dall’assenza dei presupposti per impugnare direttamente un estratto di ruolo o una cartella invalidamente notificata può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • A seguito dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere impugnati direttamente soltanto se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio riconducibile a una delle ipotesi tassative previste dalla legge.
  • Quando la sentenza di appello fonda la decisione sull’improponibilità dell’azione per difetto dei presupposti di impugnazione e tale ratio decidendi non viene censurata in cassazione, le censure rivolte contro altre questioni processuali sono prive di interesse e non possono condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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