Cassazione Civile, Ordinanza n. 24972/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un provvedimento di irrogazione di sanzioni relativo agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, emesso per l’omessa dichiarazione nel quadro RW di attività finanziarie detenute all’estero. La contribuente, residente anagraficamente in Italia e non iscritta all’AIRE, aveva sostenuto di avere il proprio centro degli interessi all’estero, valorizzando il matrimonio con una persona residente nella Repubblica di San Marino, il possesso di un permesso di soggiorno permanente, l’attività lavorativa svolta dal 2007 nella Repubblica di San Marino e la provenienza delle somme depositate all’estero dalla vendita di un immobile sito in Italia e da un trattamento di quiescenza già tassato in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello, ritenendo prevalente la residenza di fatto all’estero rispetto alla residenza anagrafica italiana. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta determina, secondo il criterio formale previsto dalla norma, la residenza fiscale italiana e preclude ulteriori accertamenti sulla residenza di fatto, fino alla cancellazione dall’anagrafe italiana. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, censurando la rilevanza attribuita dalla CTR alla provenienza delle somme da una vendita immobiliare effettuata in Italia e alla previa tassazione del trattamento di fine servizio, sul presupposto che tali circostanze non escludono l’obbligo di dichiarare le attività finanziarie detenute all’estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che l’art. 2, comma 2, del TUIR individua tre criteri alternativi per la residenza fiscale italiana: l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, il domicilio in Italia e la residenza civilistica in Italia, purché sussistenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In particolare, l’iscrizione anagrafica in Italia costituisce criterio formale sufficiente e preclusivo di ulteriori accertamenti, sicché il trasferimento di fatto all’estero non rileva fino alla cancellazione dall’anagrafe italiana. La CTR ha quindi erroneamente attribuito rilievo al permesso di soggiorno e agli altri elementi indicativi della residenza di fatto all’estero. La Corte ha inoltre ritenuto che l’obbligo di dichiarazione delle attività finanziarie detenute all’estero abbia la finalità di assicurare il monitoraggio dei trasferimenti di valuta e delle attività finanziarie da e verso l’estero, non già di accertare un autonomo debito d’imposta. Pertanto, sono irrilevanti sia la previa tassazione del trattamento di quiescenza sia la provenienza di parte delle somme dalla vendita di un immobile situato in Italia. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha deciso la causa nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. La contribuente è stata condannata alle spese dei tre gradi di giudizio, liquidate rispettivamente in euro 1.500,00, euro 2.000,00 ed euro 2.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La disposizione individua tre criteri alternativi di residenza fiscale italiana. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente costituisce criterio formale sufficiente e preclude ulteriori accertamenti sulla residenza di fatto fino alla cancellazione dall’anagrafe italiana.
art. 4, comma 2, D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990
Prevede l’obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero, funzionale al monitoraggio dei trasferimenti di valuta e delle attività finanziarie da e verso l’estero.
art. 5, comma 5, D.L. n. 167/1990, nella formulazione temporalmente vigente
Sanziona l’omessa dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all’estero; la violazione ha carattere sostanziale e non presuppone l’esistenza di un autonomo debito d’imposta.
art. 40, comma 1, D.L. n. 167/1990
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate nel secondo motivo di ricorso; il testo della sentenza non espone una distinta interpretazione della disposizione.
art. 5, comma 40, D.L. n. 167/1990
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate nel secondo motivo di ricorso; il testo della sentenza non espone una distinta interpretazione della disposizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini della residenza fiscale, l’art. 2, comma 2, del TUIR prevede criteri alternativi: è sufficiente, per la maggior parte del periodo d’imposta, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente oppure il domicilio o la residenza civilistica nel territorio dello Stato.
- L’iscrizione di una persona nell’anagrafe della popolazione residente in Italia costituisce criterio formale sufficiente per considerarla fiscalmente residente in Italia e preclude ulteriori accertamenti sulla residenza di fatto all’estero fino alla cancellazione dall’anagrafe italiana.
- Il possesso di un permesso di soggiorno estero, lo svolgimento di attività lavorativa all’estero o altri elementi indicativi del centro degli interessi all’estero non superano, ai fini della residenza fiscale, l’iscrizione ancora vigente nell’anagrafe della popolazione residente in Italia.
- L’obbligo di dichiarare annualmente gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero è diretto ad assicurare il monitoraggio dei trasferimenti di valuta e delle attività finanziarie da e verso l’estero e sanziona una violazione sostanziale.
- Ai fini dell’obbligo di monitoraggio fiscale, è irrilevante che le somme detenute all’estero provengano dalla vendita di un bene situato in Italia o da redditi e trattamenti già assoggettati a imposizione in Italia, poiché tali circostanze non escludono l’obbligo autonomo di dichiarazione delle attività finanziarie estere.
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