Cassazione Civile, Ordinanza n. 24961/2026 del 03/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’IMU per l’anno 2012, concernente diversi immobili concessi in proprietà superficiaria e un edificio polifunzionale a destinazione ricettiva. L’avviso era stato notificato il 19 dicembre 2017. La contribuente notificò il ricorso introduttivo il 16 febbraio 2018 e lo depositò presso la Commissione Tributaria Provinciale il 15 maggio 2018. Il Comune eccepì la tardività del deposito, sostenendo che non fosse applicabile la sospensione di novanta giorni prevista per la procedura di reclamo-mediazione, poiché l’innalzamento da 20.000 a 50.000 euro della soglia di operatività dell’istituto era applicabile soltanto agli atti notificati dal 1° gennaio 2018. I giudici di merito dichiararono il ricorso inammissibile per tardività, rilevando altresì che il regolamento comunale prodotto dalla contribuente entrava in vigore il 1° gennaio 2018. Con il primo motivo la ricorrente denunciò la violazione degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la controversia dovesse essere assoggettata alla disciplina del reclamo-mediazione e che, in ogni caso, l’eventuale inosservanza avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità, con possibilità di successivo esperimento della procedura, e non l’inammissibilità definitiva. Dedusse inoltre un possibile contrasto della disciplina con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Con il secondo motivo denunciò la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’istanza di rimessione in termini fondata sull’asserita ambiguità del regolamento comunale circa l’applicabilità della mediazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’avviso di accertamento era stato notificato il 19 dicembre 2017, mentre l’innalzamento della soglia di operatività del reclamo-mediazione da 20.000 a 50.000 euro, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, si applicava esclusivamente agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Pertanto, nel caso concreto, non operava la sospensione di novanta giorni prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 e il deposito del ricorso il 15 maggio 2018 era tardivo rispetto alla sua notificazione. La Corte ha escluso anche la dedotta illegittimità costituzionale, ritenendo non manifestamente irragionevole la delimitazione temporale dell’istituto e richiamando la legittimità, in linea di principio, degli strumenti deflattivi precontenziosi e della loro applicazione alle controversie di minore valore. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la dichiarazione di inammissibilità per tardività implicava il rigetto dell’istanza di rimessione in termini e che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza un’espressa statuizione, comporti il rigetto o la non esaminabilità della domanda. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.300 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina il reclamo-mediazione e la sospensione di novanta giorni per lo svolgimento della procedura.
La sospensione dei termini collegata al reclamo-mediazione non opera quando l’atto impugnato è stato notificato in una data anteriore alla decorrenza della disciplina applicabile ratione temporis.
art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Il termine per proporre il ricorso tributario è perentorio e la sua inosservanza comporta l’inammissibilità.
art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546/1992
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita l’originale del ricorso notificato o la copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con la documentazione prevista.
Il termine per il deposito del ricorso è perentorio; nel caso concreto, non essendo operativa la sospensione per reclamo-mediazione, il deposito tardivo determina l’inammissibilità.
art. 10, comma 2, del d.l. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017
La disciplina che innalza da 20.000 a 50.000 euro la soglia di operatività del reclamo-mediazione si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
La decorrenza temporale è determinata dalla data di notificazione dell’atto impugnato; la nuova soglia non si applica agli atti notificati prima del 1° gennaio 2018.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto o la non esaminabilità della domanda, anche in assenza di una specifica statuizione espressa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale parametro della denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 3 Cost.
La delimitazione temporale della disciplina del reclamo-mediazione non viola il principio di eguaglianza, non risultando manifestamente irragionevole o arbitraria.
art. 24 Cost.
La disciplina transitoria non determina un eccessivo aggravamento dell’accesso alla tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
La disciplina transitoria non contrasta con i principi costituzionali del giusto processo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’innalzamento della soglia di valore per l’applicazione del reclamo-mediazione tributario si applica esclusivamente agli atti impugnabili notificati dalla data espressamente stabilita dalla disciplina transitoria; non rileva la data di proposizione o di deposito del ricorso.
- Quando la disciplina del reclamo-mediazione non è applicabile ratione temporis all’atto impugnato, non opera la sospensione di novanta giorni dei termini processuali prevista dall’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
- Il termine per il deposito del ricorso tributario previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 è perentorio e la sua inosservanza comporta l’inammissibilità quando non ricorra una causa legale di sospensione.
- La delimitazione temporale dell’ambito di applicazione di uno strumento deflattivo precontenzioso rientra nella discrezionalità legislativa e non è costituzionalmente irragionevole salvo che risulti manifestamente arbitraria o renda eccessivamente gravoso l’accesso alla tutela giurisdizionale.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando il contenuto decisorio della sentenza implica necessariamente il rigetto o la non esaminabilità della domanda, anche se manca una specifica statuizione espressa su di essa.
- La rimessione in termini può essere negata implicitamente attraverso la declaratoria di inammissibilità fondata sull’assenza dei presupposti di non imputabilità del ritardo, purché la decisione renda inequivoca la reiezione dell’istanza.
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