Cassazione Civile, Ordinanza n. 24973/2026 del 03/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso introduttivo contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. Il contribuente sosteneva di essere venuto a conoscenza dell'avviso soltanto incidentalmente, a seguito di un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, con consegna dell'atto il 12 giugno 2019, al di fuori del procedimento notificatorio. In primo grado il ricorso era stato accolto per invalidità della notifica e per mancato rispetto dei presupposti dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. Il giudice di secondo grado aveva invece ritenuto che la conoscenza effettiva dell'avviso imponesse il rispetto del termine di sessanta giorni per impugnarlo e che il ricorso, notificato il 13 novembre 2019, fosse tardivo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo che la conoscenza aliunde dell'atto, intervenuta dopo la scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, non potesse sanare la notificazione invalida né far decorrere il termine d'impugnazione. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., affermando che il giudice d'appello avesse dichiarato l'inammissibilità sulla base di fatti diversi da quelli dedotti nell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha chiarito che la conoscenza effettiva aliunde dell'atto impositivo può produrre effetti sananti sostanziali, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, soltanto se interviene prima della scadenza del termine di decadenza dal potere impositivo. Nel caso concreto, la conoscenza dell'avviso il 12 giugno 2019 era successiva alla scadenza dei termini relativi all'anno d'imposta 2011; pertanto, essa non avrebbe potuto sanare l'inefficacia dell'atto sotto il profilo della decadenza dell'Amministrazione. Tuttavia, la decadenza dal potere impositivo costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, e deve essere tempestivamente eccepita dal contribuente. Distintamente, ai fini processuali, la piena conoscenza effettiva dell'atto fa decorrere il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 per la sua impugnazione, anche quando la notificazione sia nulla o inesistente. Poiché il contribuente aveva dichiarato di aver ricevuto l'avviso il 12 giugno 2019 e aveva notificato il ricorso soltanto il 13 novembre 2019, il ricorso introduttivo era tardivo. La tardività era inoltre rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non essendosi formato un giudicato interno esplicito sulla tempestività del ricorso: il giudice di primo grado aveva deciso sulla validità della notificazione senza esaminare espressamente tale questione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese e dando atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
La conoscenza aliunde dell'atto impositivo invalidamente notificato produce effetti sananti sostanziali solo se intervenuta prima della scadenza del termine di decadenza dal potere impositivo.
La conoscenza effettiva successiva alla scadenza del termine decadenziale non sana l'inefficacia dell'atto derivante dall'omessa o invalida notificazione oltre il termine per l'esercizio del potere impositivo.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Il giudice di primo grado aveva escluso l'operatività della disposizione perché il messo notificatore non aveva effettuato alcun tentativo presso il luogo risultante dalla certificazione Unico 2016-2017.
La norma è richiamata in relazione ai presupposti della notificazione dell'avviso di accertamento, ma la Corte di cassazione non decide direttamente sulla loro sussistenza.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Il termine decorre anche dalla piena conoscenza effettiva dell'atto, quando questa sia certa e riconosciuta o provata, pur in assenza di una notificazione valida; la tardività è rilevabile d'ufficio salvo giudicato interno esplicito.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione.
La censura è stata ritenuta infondata; la Corte ha escluso che la questione della sanatoria della notificazione impedisse di attribuire rilievo alla conoscenza effettiva ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione.
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione.
La censura è stata ritenuta infondata perché il giudice d'appello poteva rilevare la tardività del ricorso introduttivo, questione non coperta da giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione.
La Corte ha escluso la formazione di un giudicato interno implicito sulla tempestività del ricorso, poiché il giudice di primo grado non aveva deciso espressamente tale questione.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
La disposizione è utilizzata per confermare che la notificazione non costituisce requisito di esistenza dell'atto impositivo, ma condizione della sua efficacia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
La disposizione è stata applicata in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Richiamata quale disposizione istitutiva dell'obbligo relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto impositivo non costituisce requisito di esistenza o perfezionamento dell'atto, ma condizione integrativa della sua efficacia; pertanto, l'invalidità o l'inesistenza della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto.
- La piena conoscenza effettiva dell'atto impositivo, anche acquisita al di fuori del procedimento notificatorio, è idonea a far decorrere il termine perentorio per la sua impugnazione, purché la conoscenza sia certa e riferibile all'interessato.
- La piena conoscenza dell'atto non può produrre effetti sananti sostanziali rispetto alla decadenza dal potere impositivo se è intervenuta dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dalla legge d'imposta.
- La decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo è un'eccezione in senso stretto e non è rilevabile d'ufficio; deve essere tempestivamente eccepita dal contribuente.
- La tardività del ricorso tributario per inosservanza del termine perentorio d'impugnazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sulla tempestività si sia formato un giudicato interno esplicito.
- Non si forma un giudicato interno implicito su questioni relative alla scadenza di termini perentori che incidono sulla struttura e sul funzionamento del processo, quando il giudice di primo grado non le abbia espressamente decise.
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