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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24953/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società fornitrice)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società, sulla base di una nota con cui la stessa avrebbe attestato l'esistenza di un rimborso in suo favore. La società proponeva opposizione deducendo di avere già eseguito il pagamento mediante bonifico dall'estero. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e la decisione veniva confermata dal Tribunale in sede di appello, che accertava l'insussistenza del debito, regolava le spese secondo soccombenza virtuale e condannava l'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. Il ricorrente impugnava la sentenza con due motivi. Con il primo denunciava la violazione degli artt. 319 c.p.c., 82 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sostenendo che, poiché l'udienza di comparizione era stata differita sine die, la nuova data avrebbe dovuto essergli comunicata personalmente quale parte non costituita, altrimenti risultando leso il contraddittorio. Con il secondo denunciava la violazione degli artt. 112, 360, n. 5, e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente interpretato il secondo motivo di appello come riferito alla cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento, mentre esso riguardava l'illegittimità della dichiarazione di contumacia per le stesse ragioni dedotte con il primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il ricorrente confondeva il termine entro il quale la parte può costituirsi con il diritto a ricevere le comunicazioni di cancelleria. Il differimento di un'udienza deve essere comunicato alle parti già costituite; invece, l'anticipazione dell'udienza sino alla quale la parte può costituirsi deve essere comunicata personalmente anche alla parte non costituita, poiché non è ragionevole che quest'ultima possa prevederla. Nel caso di differimento, la parte non costituita può costituirsi fino all'udienza originaria o normativamente fissata; se sceglie di non costituirsi, non acquisisce il diritto alle successive comunicazioni riservate alle parti costituite. L'art. 82 disp. att. c.p.c., nella parte relativa alle parti non presenti alla pronuncia, è stato interpretato nello stesso senso, con riferimento alle parti costituite. Non è stata quindi ravvisata alcuna violazione del contraddittorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'eventuale erronea individuazione del motivo di appello era assorbita dalla decisione sul primo motivo e, in tesi, avrebbe integrato un errore revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione. Inoltre, non erano state censurate né la statuizione sull'accertamento dell'insussistenza del credito e sulle conseguenti spese, né quella sulla responsabilità processuale aggravata. Non sono state liquidate spese in favore della società intimata, rimasta priva di difesa. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 319 c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione nel giudizio davanti al Giudice di Pace; la Corte distingue il termine per costituirsi dal diritto alle comunicazioni processuali.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    ratione temporis applicabile

    La previsione relativa alla comunicazione dei provvedimenti alle parti non presenti alla pronuncia è riferita alle parti costituite, non alle parti non costituite fuori dai casi di costituzione personale ammessa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del contraddittorio; la Corte esclude che la disciplina applicata ne abbia determinato la violazione.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale garanzia convenzionale del contraddittorio e del giusto processo; la Corte esclude la lesione.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato quale garanzia sovranazionale della tutela giurisdizionale effettiva; la Corte esclude che sia stato violato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla dedotta erronea interpretazione del motivo di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri della seconda censura; la Corte non esamina nel merito la doglianza, dichiarandola inammissibile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La Corte rileva che l'eventuale errore nell'individuazione del motivo di appello avrebbe natura di errore revocatorio e non sarebbe deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Costituisce la base della condanna per responsabilità processuale aggravata pronunciata dal Tribunale e rimasta incensurata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 168-bis c.p.c.

    Richiamato come esempio di udienza successiva desumibile da prescrizioni normative, rispetto alla quale il regime delle comunicazioni può differire.

Massime di principio

  • Il differimento di un'udienza che non comporti un'anticipazione e per il quale la nuova udienza non sia già desumibile da prescrizioni normative deve essere comunicato alle parti costituite, ma non impone, di regola, una comunicazione personale alle parti non costituite.
  • L'anticipazione dell'udienza entro la quale la parte può costituirsi deve essere comunicata personalmente anche alla parte non costituita, poiché si tratta di una modificazione non prevedibile dalla parte sulla base della precedente fissazione.
  • Il termine entro il quale una parte può costituirsi non coincide con il diritto a ricevere le successive comunicazioni processuali: la parte non costituita che scelga di non costituirsi all'udienza originaria non acquisisce il diritto alle comunicazioni riservate alle parti costituite.
  • Nel rito civile, ai fini delle comunicazioni processuali, la nozione di parte non presente alla pronuncia deve essere riferita alla parte costituita, salvo i casi in cui sia ammessa la costituzione personale e la pronuncia equivalga a comunicazione legale.
  • L'erronea individuazione, da parte del giudice, del contenuto di un motivo di impugnazione può integrare un errore revocatorio e non è deducibile, in quanto tale, mediante ricorso per cassazione.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non individua un interesse ulteriore e concreto rispetto a una questione già assorbita dalla decisione su altro motivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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