Cassazione Civile, Ordinanza n. 02349/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza presentata da una società per ottenere la disapplicazione, per l’esercizio 2013, della disciplina delle società in perdita sistematica relativa al triennio di osservazione 2010-2012. La società aveva rappresentato di essere stata costituita per realizzare e commercializzare un centro commerciale, di aver acquistato i terreni necessari, ottenuto o ricercato le autorizzazioni edilizie e commerciali, concluso e poi perso trattative per la vendita/affitto dell’ipermercato, intrapreso lavori infrastrutturali, rinegoziato il finanziamento bancario e richiesto ulteriori apporti ai soci; sosteneva che la sospensione dell’attività derivasse da fattori oggettivi esterni, come la crisi di mercato, il mancato rinnovo di licenze e le mutate condizioni imposte dalle amministrazioni locali. L’Agenzia aveva negato la disapplicazione, ritenendo che le cause addotte dipendessero da problemi interni alla società e da una scelta imprenditoriale, non da eventi oggettivi esterni. In giudizio l’Ufficio aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di motivi specifici e perché proposto contro un atto non impugnabile. In cassazione l’Agenzia ha articolato due motivi: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il diniego di disapplicazione dell’interpello non fosse impugnabile; (2) violazione dell’art. 30 l. 724/1994, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la società non avesse provato le perdite riferite al triennio di osservazione né le oggettive situazioni di mercato idonee a giustificare la disapplicazione, e che la sentenza d’appello avesse invertito l’onere della prova e trascurato circostanze decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il diniego di disapplicazione è impugnabile perché atto che manifesta al contribuente il convincimento dell’Amministrazione su un determinato rapporto tributario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura tendeva in realtà a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità, e valorizzando l’accertamento del giudice di merito secondo cui la società aveva effettuato investimenti rilevanti per un’attività commerciale effettiva, aveva subito perdite e si era trovata ostacolata da mancato rinnovo di autorizzazioni, crisi del mercato immobiliare e mutamenti delle condizioni locali, senza che il diniego amministrativo individuasse elementi elusivi o indebiti vantaggi. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia alle spese e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’elencazione degli atti impugnabili non esclude l’impugnazione di altri atti quando l’Amministrazione comunichi al contribuente una pretesa tributaria ben individuata; il diniego di disapplicazione è impugnabile.
art. 30, comma 1, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È la base normativa del regime delle società non operative richiamato dalla disciplina sulle società in perdita sistematica.
La disciplina considera non operative le società che presentano perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi, salvo prova di oggettive situazioni che giustifichino la disapplicazione.
L’onere di dimostrare le condizioni oggettive per la disapplicazione grava sul soggetto che intende sottrarsi alla disciplina antielusiva.
La censura dell’Agenzia mirava a dedurre un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ha ravvisato un errore rilevante, ritenendo la doglianza in sostanza diretta al merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri formali dei motivi di ricorso invocati dall’Agenzia per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza.
Richiamato solo per la procura speciale al difensore della resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva o antievasiva può essere impugnato dal contribuente quando l’atto renda conoscibile una precisa pretesa o valutazione tributaria dell’Amministrazione.
- Nelle controversie sulla disapplicazione del regime delle società in perdita sistematica, l’onere di allegare e provare le oggettive situazioni che giustificano l’esclusione della disciplina grava sul contribuente che la invoca.
- Per integrare le oggettive situazioni idonee a superare la presunzione di non operatività non è sufficiente richiamare in modo generico la crisi di mercato: occorre una dimostrazione concreta e riferita al contesto effettivo in cui la società opera.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del merito sotto la veste di violazione di legge quando la censura mira sostanzialmente a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito accerta che l’attività societaria era effettiva, supportata da investimenti e ostacolata da fattori oggettivi esterni, la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica può essere confermata anche in presenza di perdite rilevanti.
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