Cassazione Penale, Ordinanza n. 15290/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti alla guida e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Con quattro motivi ha dedotto: 1) violazione di legge in materia di stupefacenti, sostenendo che la sostanza fosse destinata a uso personale e che comunque operasse l'esimente del comma 1-bis; 2) erronea applicazione dell'art. 337 c.p., perché la fuga non avrebbe messo in pericolo l'incolumità dei militari o di terzi; 3) violazione dell'art. 187, comma 8, C.d.S., assumendo l'assenza di un formale invito a sottoporsi ai test; 4) violazione della legge sulle armi, contestando che il coltello rinvenuto fosse un oggetto da offesa, poiché sarebbe stato uno strumento da giardinaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o comunque meramente reiterativi i motivi di ricorso: per gli stupefacenti ha valorizzato i plurimi indici sintomatici della destinazione allo spaccio (quantitativo, suddivisione in dosi, bilancino, denaro in piccolo taglio); per la resistenza ha ribadito che integra il reato la fuga in auto con manovre spericolate e pericolose per inseguitori e terzi; per il rifiuto agli accertamenti ha affermato che basta l'invito ripetuto degli operanti e non occorre un formale ordine; per il porto del coltello ha richiamato il principio per cui non è richiesto un dolo specifico di offesa e ha ritenuto inattendibile la giustificazione difensiva circa l'uso lavorativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La destinazione allo spaccio può essere desunta, insieme ad altri elementi fattuali, dal possesso di quantità di droga superiori ai limiti tabellari; il superamento del limite non è prova decisiva da solo, ma può concorrere alla dimostrazione dell'illecita finalità di cessione.
La resistenza si configura anche quando l'agente, per sottrarsi all'alt, fugga in auto compiendo manovre deliberatamente pericolose idonee a mettere in pericolo gli inseguitori e gli altri utenti della strada.
Il rifiuto può essere integrato anche in presenza di un invito ripetuto degli operanti a sottoporsi ai test; non è necessario un formale ordine, se risulta adeguatamente accertata la volontaria sottrazione agli accertamenti.
Per il porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere non è richiesto un dolo specifico di offesa; è irrilevante che l'oggetto non sia portato con intento offensivo, essendo sufficiente il porto fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende.
L'elemento del rifiuto è desunto dalle dichiarazioni dell'operante che riferiscono inviti reiterati disattesi dall'imputato.
La circostanza che il coltello fosse qualificato dalla difesa come strumento di lavoro è stata esclusa in fatto in base agli elementi valorizzati dalla corte territoriale.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, il superamento dei limiti tabellari non basta da solo a provare lo spaccio, ma può concorrere con altri indici sintomatici concreti, quali suddivisione in dosi, presenza di strumenti per il confezionamento e denaro in contanti di piccolo taglio, a dimostrare la destinazione della sostanza alla cessione.
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale può configurarsi anche attraverso la fuga in automobile, quando l'agente adotti manovre spericolate e obiettivamente pericolose idonee a mettere in pericolo gli operanti e gli altri utenti della strada.
- In tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione da stupefacenti, è sufficiente che risulti un invito ripetuto degli operanti e il successivo rifiuto dell'interessato; non è necessario un particolare formalismo dell'atto di richiesta.
- Per il porto di oggetti atti ad offendere fuori dell'abitazione senza giustificato motivo non è richiesto un dolo specifico di offendere; la verifica centrale riguarda la natura dell'oggetto e l'assenza di una valida giustificazione del porto.
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili i motivi che si risolvono nella mera riproposizione di questioni già vagliate e adeguatamente respinte dal giudice di merito, specie quando la censura mira solo a una rivalutazione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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