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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15286/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per coltivazione illecita di marijuana in concorso con altro soggetto. In fatto, gli era stata contestata la coltivazione di 77 piante di cannabis, collocate in quattro piazzole occultate tra la vegetazione in un terreno sito in località Piano Guardiola, con attività di irrigazione e manutenzione regolare. Con il ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse illogicamente valorizzato una pretesa mancanza di collaborazione, quando invece egli avrebbe successivamente ammesso l'identità del coimputato, consentendo la scarcerazione di una persona inizialmente tratta in errore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena ex art. 133 c.p., assumendo che il numero delle piante fosse modesto e non denotasse particolari modalità professionali o scaltrezza tali da giustificare il discostamento dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondata su un complesso di elementi negativi tra cui il numero delle piante, le modalità professionali della coltivazione, l'occultamento della piantagione in un'area difficilmente accessibile e i precedenti penali, sia sulla quantificazione della pena, ritenuta adeguatamente motivata alla luce delle modalità dell'azione e della personalità dell'autore. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; nel caso concreto la condotta di coltivazione di marijuana integra il reato contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    i motivi di ricorso sono stati formalmente articolati come violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che non superassero il vaglio di ammissibilità poiché manifestamente infondati.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se motivata in modo non contraddittorio e con richiamo agli elementi di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena e la valutazione della gravità del fatto possono essere sorrette da una motivazione anche sintetica, basata sugli elementi ritenuti prevalenti dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento significativo attinente alla personalità dell'imputato, all'entità del fatto o alle modalità della condotta.
  • La quantità non particolarmente elevata della sostanza o delle piante non impedisce di per sé il diniego delle attenuanti generiche se il fatto presenta modalità esecutive professionali, accorgimenti di occultamento e altri indici di maggiore pericolosità.
  • La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata anche in forma sintetica, purché risulti l'avvenuta valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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