Cassazione Penale, Ordinanza n. 15292/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi destinatario di una parziale riforma in appello con concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena, ha proposto ricorso per cassazione contro il solo diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 175 c.p., 133 c.p. e 606, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illogicamente e contraddittoriamente valorizzato, per negare il beneficio, elementi sfavorevoli legati al reato di spaccio di stupefacenti, nonostante la presenza di circostanze favorevoli come la giovane età, l'incensuratezza, il comportamento processuale corretto, la resipiscenza e il percorso di riabilitazione/volontariato intrapreso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha affermato che la concessione della non menzione ex art. 175 c.p. è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fondato sul bilanciamento degli elementi di cui all'art. 133 c.p., e non è conseguenza automatica della concessione della sospensione condizionale. Ha quindi ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo adeguato e non illogico, valorizzando correttamente sia i dati favorevoli sia quelli sfavorevoli, in particolare la quantità di droga, l'organizzazione dell'attività di spaccio e gli strumenti per il confezionamento e la pesatura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità non esente da colpa.
Norme richiamate
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ha natura discrezionale, risponde alla funzione di favorire l'emenda e il recupero morale e sociale del condannato, e richiede una valutazione del giudice di merito non automaticamente collegata alla sospensione condizionale della pena.
Costituisce il parametro per la valutazione discrezionale sulla concessione o sul diniego della non menzione, imponendo il bilanciamento degli elementi favorevoli e sfavorevoli relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere.
È richiamato come parametro dedotto dal ricorrente per denunciare l'erronea applicazione di legge, ma la censura viene ritenuta infondata perché mira sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione di merito.
È richiamato come parametro dedotto dal ricorrente per il vizio di motivazione, ma la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua e immune da vizi logici o giuridici.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come base normativa del beneficio della non menzione; la Corte ribadisce che la sua concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
La Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto nel negare la non menzione.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non è automatico e non consegue necessariamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma richiede un autonomo giudizio discrezionale del giudice di merito.
- Il giudice può negare la non menzione quando, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenga prevalenti gli elementi negativi del fatto e della personalità dell'imputato rispetto a quelli favorevoli.
- La motivazione sul diniego della non menzione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o illlegalità; non è consentita una rivalutazione nel merito del bilanciamento già compiuto dal giudice di appello.
- In caso di ricorso manifestamente infondato e dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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