Cassazione Penale, Ordinanza n. 15284/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello che aveva recepito un accordo di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente deduceva un unico motivo, formulato come vizio cumulativo di violazione di legge e di motivazione, limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto con la sentenza impugnata. Dalla motivazione emerge che non era stato prospettato alcun profilo di illegalità della pena, ma solo una censura sulla misura della pena concordata. La Corte rileva che, nel patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione diretto a contestare la misura della pena liberamente concordata tra le parti, salvo che sia dedotta l'illegalità della pena stessa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura proposta investisse un motivo non deducibile, poiché la Corte territoriale aveva semplicemente recepito il contenuto dell'accordo sulla pena senza che fosse denunciata l'illegalità del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel patteggiamento in appello il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato; il ricorso per cassazione è inammissibile se diretto solo contro la misura della pena concordata, salvo deduzione di illegalità della pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione de plano del ricorso quando l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non colpevole di inammissibilità.
art. 52
Citazione non chiaramente determinabile dal testo fornito; non è possibile ricostruirne con certezza il contenuto rilevante.
Massime di principio
- Nel concordato sulla pena in appello, la censura in cassazione sulla sola entità della pena concordata è inammissibile se non viene dedotta l'illegalità del trattamento sanzionatorio.
- Il giudice di legittimità non può sostituire unilateralmente la pena concordata dalle parti, una volta che l'accordo sia stato recepito nella decisione impugnata.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, la Corte può definirlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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