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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15240/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in riforma della sentenza del GUP, aveva ridotto la pena a un anno e quattro mesi di reclusione per un delitto contestato ai sensi dell'art. 497-bis c.p., in esito a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità dell'imputato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norma processuale e vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando la mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo le censure relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della riforma, mentre sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.

    Per il ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata de plano.

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto a specifici profili, mentre restano preclusi i motivi rinunciati e le questioni sulla pena non traducibili in illegalità.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata verifica in ordine alla sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate dall'articolo 129 cod. proc. pen.

    La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la sentenza proviene da concordato in appello e il motivo era oggetto di rinuncia.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    violazione di norma processuale e mancanza di motivazione ai sensi de l'articolo 606 lettera e cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato il vizio di motivazione per lamentare il mancato controllo sull'art. 129 c.p.p., ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 497-bis c.p.

    delitto contestato di cui all'art. 497 bis cod.pen.

    È il reato oggetto della condanna concordata in appello; il testo non ne descrive ulteriormente la natura fattuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo le censure che investono la regolarità della formazione dell'accordo, il consenso del pubblico ministero e il contenuto della decisione nella parte in cui recepisce l'accordo.
  • Sono inammissibili i motivi che riguardano questioni rinunciate in appello in funzione dell'accordo sulla pena, comprese le doglianze sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La misura della pena concordata non può essere riconsiderata in cassazione, salvo che la sanzione sia illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità dell'imputato nel concordato in appello preclude la deduzione in cassazione di censure che presuppongano il riesame del merito della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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