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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15291/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di concordato in appello, ha ridotto la pena a 7 anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, dichiarando inammissibili gli altri motivi per rinuncia. Il ricorso deduceva tre censure tutte centrate sulla pretesa inutilizzabilità probatoria di comunicazioni criptate acquisite mediante O.E.I.: 1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 35 del D.Lgs. 108/2017, per inutilizzabilità delle comunicazioni acquisite; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 415-bis e 36 del D.Lgs. 108/2017, per omessa inclusione del contenuto delle chat nel fascicolo per il dibattimento contestualmente all'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; 3) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 430 c.p.p., per avere la Corte ritenuto erroneamente che l'acquisizione fosse avvenuta dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha applicato il principio secondo cui, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è inammissibile se fondato su motivi diversi dall'illegalità della pena, quando il ricorrente abbia rinunciato ai motivi di impugnazione in funzione dell'accordo sulla pena. Poiché nel giudizio di appello l'imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi diversi dalla richiesta di riduzione della pena, le doglianze sulle inutilizzabilità probatorie, ormai rinunciate, non erano esaminabili. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità, cioè per profili non rinunciati e per l'eventuale illegalità della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È la base formale delle doglianze proposte, ma non consente di superare il limite derivante dalla rinuncia ai motivi di appello nel concordato.

  • art. 35 del D.Lgs. 108/2017

    Invocato dal ricorrente quale parametro dell'asserita inutilizzabilità delle comunicazioni criptate acquisite mediante O.E.I.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Invocato per sostenere l'obbligo di inserire nel fascicolo per il dibattimento il contenuto delle chat acquisite mediante O.E.I. al momento dell'avviso di conclusione delle indagini.

  • art. 36 del D.Lgs. 108/2017

    Invocato dal ricorrente in relazione alla gestione processuale delle chat acquisite mediante O.E.I.

  • art. 430 c.p.p.

    Invocato per contestare il momento in cui la Corte territoriale ha ritenuto avvenuta l'acquisizione delle chat.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nel principio giurisprudenziale per affermare che, nel perimetro del concordato, è inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato nel testo come parametro della richiesta di riduzione della pena formulata in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, oppure per l'illegalità della pena.
  • Le doglianze relative a motivi di appello espressamente rinunciati in funzione del concordato non possono essere riproposte in cassazione.
  • Nel giudizio conseguente a concordato in appello è inammissibile censurare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando la controversia sia stata devoluta solo sulla pena.
  • I vizi attinenti alla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, e cioè quando la pena irrogata è fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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