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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15287/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato per avere, in due distinte istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicato redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti dal proprio nucleo familiare. Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 115/2002 e la Corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo sussistente il dolo. In cassazione, tramite il difensore, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge sulla disciplina del gratuito patrocinio, sostenendo che mancasse la volontà di ingannare e che vi fosse stato un errore in buona fede sui redditi della madre; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifica e infondata la censura sull'elemento soggettivo, osservando che i giudici di merito avevano correttamente desunto la consapevolezza della falsità dalla reiterazione, a distanza di quattro mesi, dell'omessa indicazione di una voce reddituale decisiva del nucleo familiare, non trattandosi di un mero errore di calcolo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla particolare tenuità del fatto, richiamando i criteri applicabili ex art. 131-bis c.p. e rilevando che la motivazione d'appello era congrua nel valorizzare la reiterazione della condotta come indice di pervicacia, incompatibile con la tenuità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. n. 115/2002

    Norma incriminatrice applicata alle false dichiarazioni rese nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione all'indicazione mendace dei redditi del nucleo familiare.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; la sua esclusione è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 c.p.

    È la norma di riferimento per la valutazione della gravità del fatto ai fini della particolare tenuità e della commisurazione del giudizio sulla offensività concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, è dovuto il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già dedotte in appello e già logicamente disattese dal giudice di merito, se non indicano specifiche ragioni di critica alla decisione impugnata.
  • In tema di false dichiarazioni nell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, la reiterata omissione di una voce reddituale rilevante può costituire indice della consapevolezza della falsità e esclude la ricostruzione dell'errore meramente materiale o di calcolo.
  • La particolare tenuità del fatto va valutata con giudizio complessivo su modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità dell'offesa; il giudice può fondarsi sugli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare analiticamente tutti quelli astrattamente rilevanti.
  • La decisione sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è espressione di discrezionalità del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per assenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La reiterazione della condotta a breve distanza temporale, pur senza integrare necessariamente abitualità, può essere valutata come indice di pervicacia e quindi come elemento ostativo al riconoscimento della particolare tenuità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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