Cassazione Civile, Ordinanza n. 30571/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito imponibile IRPEF di un contribuente per il 2010, valorizzando due elementi: il percepimento di redditi da lavoro dipendente e, soprattutto, un aumento di capitale sociale di una società partecipata, ritenuto indice di incremento patrimoniale. Il contribuente ha sostenuto che tale aumento non fosse espressione di nuova ricchezza, perché la riserva utilizzata per l'operazione sarebbe stata costituita in precedenza mediante accollo di debiti della società, senza effettiva movimentazione finanziaria rilevante ai fini dell'accertamento sintetico. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e delle regole processuali, assumendo che l'Ufficio avesse scelto irragionevolmente e senza adeguata motivazione il metodo accertativo e avesse fatto ricorso a una pretesa doppia presunzione; 2) violazione di varie norme tributarie e civilistiche, lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto provato l'aumento di capitale versato in contanti nel 2010 senza valutare criticamente il verbale assembleare e la documentazione societaria, che a suo dire dimostravano invece l'utilizzo di riserve già costituite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo sia il vizio di omessa pronuncia, perché la CTR aveva comunque deciso nel merito sulla sussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico e sulla rilevanza dell'incremento patrimoniale, sia la censura sul preteso divieto di doppia presunzione, ribadendo che nel sistema non esiste un generale divieto di presunzioni di secondo grado, purché le inferenze siano gravi, precise e concordanti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché costruito in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio di motivazione, e comunque perché la doglianza mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, non la ripartizione dell'onere della prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, commi 1 e 4, DPR n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi certi e diretti da cui desumere un maggior reddito del contribuente, tra cui gli incrementi patrimoniali.
art. 41-bis DPR n. 600 del 1973
richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
richiamato dal ricorrente, ma non centrale nella decisione.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione dell'atto impositivo; la Corte non ne ravvisa la violazione.
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto la decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste quando vi sia una statuizione implicita incompatibile con la tesi della parte.
richiamato dal ricorrente, senza autonoma incidenza decisoria nella motivazione.
la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
non esiste un generale divieto di presunzioni di secondo grado; un fatto noto accertato per presunzioni può fondare ulteriori inferenze presuntive, se adeguate.
le presunzioni sono ammissibili se fondate su fatti gravi, precisi e concordanti, anche in una catena lineare di inferenze.
richiamato dal ricorrente in tema di qualificazione dell'operazione societaria, senza accoglimento della censura.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'accollo interno dei debiti della società.
richiamato dal ricorrente in tema di passaggio di riserve a capitale.
la Corte ribadisce che non è ammissibile una censura che mescoli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione sulla stessa questione.
richiamato nel procedimento per il deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza d'appello, pur senza affrontare espressamente tutte le argomentazioni, contenga una decisione incompatibile con la tesi non esaminata e quindi una statuizione implicita di rigetto.
- In tema di accertamento sintetico, l'incremento patrimoniale può costituire elemento idoneo a fondare la ricostruzione presuntiva del reddito, salva la prova contraria del contribuente sulla diversa provenienza delle risorse.
- Nel sistema delle presunzioni civili non opera un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato per presunzioni può costituire la base di ulteriori inferenze, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate o ritenute insufficienti.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la sovrapposizione indistinta di censure ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 sulla medesima questione, se ciò comporta la confusione tra violazione di legge e riesame del fatto.
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