Cassazione Civile, Ordinanza n. 30521/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata, già convenzionata e poi accreditata, aveva agito per ottenere dalla ASL il pagamento del residuo corrispettivo relativo a prestazioni di radiologia/laboratorio rese nel triennio 2010-2012, lamentando l'indebita applicazione dello sconto tariffario previsto dalla normativa finanziaria del 2006, ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo esistenti l'accreditamento e i contratti scritti e negando l'ultrattività dello sconto. In appello, la ASL aveva insistito su giurisdizione, giudicato esterno, ultrattività dello sconto e irrilevanza del tetto di spesa; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame ritenendo non provati l'accreditamento e un valido accordo contrattuale idoneo a fondare il credito. Il ricorso per cassazione censurava questa impostazione con sette motivi: violazione del giudicato interno sull'esistenza dell'accreditamento e dei contratti; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla non contestazione; violazione della disciplina dell'accreditamento transitorio e degli accordi contrattuali; erronea declaratoria di tardività/inammissibilità dei documenti prodotti in appello; omesso esame e motivazione illogica per travisamento della documentazione. La ASL resisteva e, in controricorso, introduceva anche un'eccezione di abusivo frazionamento del credito, ritenuta però nuova e inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Ha affermato che, rispetto alla sentenza di primo grado, si era formato giudicato interno sulle statuizioni relative alla sussistenza dell'accreditamento della struttura e alla validità/esistenza dei contratti scritti per gli anni 2010-2012, poiché l'appello della ASL aveva contestato soltanto l'applicazione dello sconto tariffario e il tetto di spesa, non quei presupposti costitutivi già accertati. La Corte d'appello, rimettendo in discussione d'ufficio tali punti, aveva quindi violato l'art. 329 c.p.c. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia presupponendo l'accreditamento e la validità dei contratti già coperti da giudicato interno e limitandosi alle questioni ancora effettivamente devolute in appello.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
"L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate"
Il giudicato interno si forma sulle statuizioni autonome della sentenza di primo grado non specificamente censurate in appello; non possono essere rimesse in discussione in secondo grado questioni già definite e non investite dal gravame.
art. 342 c.p.c.
Delimita l'ambito del giudizio di appello attraverso motivi specifici di impugnazione.
art. 343 c.p.c.
Regola l'appello incidentale e concorre a definire le questioni devolute al giudice di secondo grado.
art. 345 c.p.c.
I rilievi officiosi e i documenti nuovi in appello sono ammessi solo nei limiti previsti dalla norma e non possono stravolgere il thema decidendum.
art. 346 c.p.c.
Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte per evitare la loro decadenza.
art. 336 c.p.c.
La riforma o cassazione parziale si estende agli atti e provvedimenti dipendenti dalla parte riformata o cassata.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla non contestazione dei fatti non controversi.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sui fatti costitutivi e impeditivi del credito.
art. 2909 c.c.
Richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato sostanziale e interno.
art. 324 c.p.c.
Richiamato con riferimento al passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nei motivi per la dedotta carenza o apparenza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale disciplina del sistema di accreditamento sanitario.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in tema di accreditamento provvisorio/transitorio e presupposti per l'erogazione di prestazioni sanitarie.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato quale base degli accordi contrattuali tra struttura accreditata e ASL.
art. 6, comma 6, L. n. 724/1994
Richiamato per l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate nel passaggio al nuovo sistema di remunerazione.
art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006
Richiamato come disposizione che prevedeva lo sconto tariffario invocato dalla ASL, contestato quanto alla sua applicabilità oltre il triennio espressamente disciplinato.
art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997
Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina degli accordi e dei requisiti del sistema sanitario.
art. 32, comma 8, L. n. 449/1997
Richiamato nel motivo di ricorso sulla programmazione e sui limiti di spesa sanitaria.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla autonomia contrattuale e sull'efficacia degli accordi stipulati.
art. 1, commi 237-quater e ss., L.r. Campania n. 4/2011
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina regionale dell'accreditamento e della contrattualizzazione.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma non sul singolo fatto in sé, ma sulla statuizione autonoma che lo accerta e ne trae un effetto giuridico; se l'appello non censura specificamente quella statuizione, essa non può essere rimessa in discussione dal giudice di secondo grado.
- In presenza di una sentenza di primo grado articolata in più capi, l'impugnazione che investa solo alcuni effetti o conseguenze della decisione non riapre la cognizione sui presupposti autonomamente decisi e non contestati.
- Il giudice d'appello non può fondare la decisione su questioni già coperte da giudicato interno né esercitare poteri officiosi per rimettere in discussione capi autonomi della sentenza non devoluti al gravame.
- Nei rapporti di remunerazione tra struttura sanitaria privata e ASL, l'accertamento dell'accreditamento e dell'esistenza di un valido accordo contrattuale costituisce, se posto a fondamento della decisione di primo grado e non specificamente impugnato, un presupposto non più contestabile in appello.
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