Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30521/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata, già convenzionata e poi accreditata, aveva agito per ottenere dalla ASL il pagamento del residuo corrispettivo relativo a prestazioni di radiologia/laboratorio rese nel triennio 2010-2012, lamentando l'indebita applicazione dello sconto tariffario previsto dalla normativa finanziaria del 2006, ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo esistenti l'accreditamento e i contratti scritti e negando l'ultrattività dello sconto. In appello, la ASL aveva insistito su giurisdizione, giudicato esterno, ultrattività dello sconto e irrilevanza del tetto di spesa; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame ritenendo non provati l'accreditamento e un valido accordo contrattuale idoneo a fondare il credito. Il ricorso per cassazione censurava questa impostazione con sette motivi: violazione del giudicato interno sull'esistenza dell'accreditamento e dei contratti; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla non contestazione; violazione della disciplina dell'accreditamento transitorio e degli accordi contrattuali; erronea declaratoria di tardività/inammissibilità dei documenti prodotti in appello; omesso esame e motivazione illogica per travisamento della documentazione. La ASL resisteva e, in controricorso, introduceva anche un'eccezione di abusivo frazionamento del credito, ritenuta però nuova e inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri. Ha affermato che, rispetto alla sentenza di primo grado, si era formato giudicato interno sulle statuizioni relative alla sussistenza dell'accreditamento della struttura e alla validità/esistenza dei contratti scritti per gli anni 2010-2012, poiché l'appello della ASL aveva contestato soltanto l'applicazione dello sconto tariffario e il tetto di spesa, non quei presupposti costitutivi già accertati. La Corte d'appello, rimettendo in discussione d'ufficio tali punti, aveva quindi violato l'art. 329 c.p.c. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia presupponendo l'accreditamento e la validità dei contratti già coperti da giudicato interno e limitandosi alle questioni ancora effettivamente devolute in appello.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    "L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate"

    Il giudicato interno si forma sulle statuizioni autonome della sentenza di primo grado non specificamente censurate in appello; non possono essere rimesse in discussione in secondo grado questioni già definite e non investite dal gravame.

  • art. 342 c.p.c.

    Delimita l'ambito del giudizio di appello attraverso motivi specifici di impugnazione.

  • art. 343 c.p.c.

    Regola l'appello incidentale e concorre a definire le questioni devolute al giudice di secondo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    I rilievi officiosi e i documenti nuovi in appello sono ammessi solo nei limiti previsti dalla norma e non possono stravolgere il thema decidendum.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere riproposte per evitare la loro decadenza.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma o cassazione parziale si estende agli atti e provvedimenti dipendenti dalla parte riformata o cassata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla non contestazione dei fatti non controversi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sui fatti costitutivi e impeditivi del credito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato con riferimento all'efficacia del giudicato sostanziale e interno.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per la dedotta carenza o apparenza della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il requisito costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale disciplina del sistema di accreditamento sanitario.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato in tema di accreditamento provvisorio/transitorio e presupposti per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale base degli accordi contrattuali tra struttura accreditata e ASL.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    Richiamato per l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate nel passaggio al nuovo sistema di remunerazione.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    Richiamato come disposizione che prevedeva lo sconto tariffario invocato dalla ASL, contestato quanto alla sua applicabilità oltre il triennio espressamente disciplinato.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina degli accordi e dei requisiti del sistema sanitario.

  • art. 32, comma 8, L. n. 449/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla programmazione e sui limiti di spesa sanitaria.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla autonomia contrattuale e sull'efficacia degli accordi stipulati.

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.r. Campania n. 4/2011

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina regionale dell'accreditamento e della contrattualizzazione.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma non sul singolo fatto in sé, ma sulla statuizione autonoma che lo accerta e ne trae un effetto giuridico; se l'appello non censura specificamente quella statuizione, essa non può essere rimessa in discussione dal giudice di secondo grado.
  • In presenza di una sentenza di primo grado articolata in più capi, l'impugnazione che investa solo alcuni effetti o conseguenze della decisione non riapre la cognizione sui presupposti autonomamente decisi e non contestati.
  • Il giudice d'appello non può fondare la decisione su questioni già coperte da giudicato interno né esercitare poteri officiosi per rimettere in discussione capi autonomi della sentenza non devoluti al gravame.
  • Nei rapporti di remunerazione tra struttura sanitaria privata e ASL, l'accertamento dell'accreditamento e dell'esistenza di un valido accordo contrattuale costituisce, se posto a fondamento della decisione di primo grado e non specificamente impugnato, un presupposto non più contestabile in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConvenzioni
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.