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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30529/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un soggetto aveva depositato domanda di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. n. 3/2012. Il giudice delegato del Tribunale di Padova l'aveva dichiarata inammissibile; il reclamo proposto contro tale decreto era stato poi respinto dal tribunale. Avverso quest'ultimo decreto il debitore ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 3/2012, sostenendo che, una volta emesso il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10, il giudice non potrebbe più dichiarare l'inammissibilità per carenza dei presupposti di cui all'art. 7; (2) violazione degli artt. 7, 8 e 12 della medesima legge, assumendo che accordo di ristrutturazione e piano del consumatore non possano essere equiparati ai fini della percentuale minima di soddisfacimento dei crediti; (3) violazione dell'art. 7, comma 2, lett. d-quater, l. n. 3/2012, contestando che gli atti compiuti dal debitore potessero essere qualificati come compiuti "in frode" ai creditori. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, essendosi limitato a dichiarare inammissibile la domanda di accordo di composizione della crisi, non avesse carattere decisorio ai fini dell'art. 111 Cost., perché non aveva deciso su diritti soggettivi contrapposti nel contraddittorio con efficacia assimilabile al giudicato. La Corte ha quindi distinto i provvedimenti che arrestano la procedura alla fase di inammissibilità della proposta da quelli che decidono sul diniego o sull'omologazione dell'accordo, questi ultimi invece ricorribili straordinariamente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 3/2012

    richiamato dai motivi di ricorso come norma sui presupposti di ammissibilità della domanda di composizione della crisi; la Corte non accoglie la tesi secondo cui, una volta fissata l'udienza ex art. 10, non sarebbe più possibile dichiarare l'inammissibilità.

  • art. 8 l. n. 3/2012

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'accordo/piano e alla percentuale minima di pagamento dei crediti.

  • art. 10 l. n. 3/2012

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il decreto di fissazione dell'udienza precluderebbe successive pronunce di inammissibilità; la Corte non condivide questa impostazione.

  • art. 12 l. n. 3/2012

    richiamato dal ricorrente per la disciplina della procedura di omologazione.

  • art. 7, comma 2, lett. d-quater, l. n. 3/2012

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione di atti "in frode" ai creditori.

  • art. 111 Cost.

    la ricorribilità straordinaria presuppone un provvedimento dotato di decisorietà e definitività, cioè idoneo a incidere su diritti soggettivi con efficacia assimilabile al giudicato.

  • art. 183, comma 1, l.fall.

    richiamato in relazione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sugli accordi di ristrutturazione dei debiti.

  • art. 182-bis, comma 5, l.fall.

    richiamato come norma che collega il reclamo sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione al ricorso straordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sovraindebitamento, il provvedimento che si limita a dichiarare inammissibile la proposta o la domanda di accordo non è normalmente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché non decide su diritti soggettivi contrapposti con carattere di decisorietà.
  • La decisorietà, ai fini della ricorribilità straordinaria, va intesa in senso funzionale e relativo: occorre che il provvedimento incida su diritti soggettivi nel contraddittorio tra parti contrapposte e con stabilizzazione assimilabile al giudicato.
  • È invece ricorribile straordinariamente il provvedimento che decide sul diniego di omologazione o sull'omologazione dell'accordo di composizione della crisi, poiché in quel caso il giudice rende una decisione su diritti contrapposti all'esito di un procedimento contenzioso.
  • La mera fissazione dell'udienza o l'avvio della fase procedimentale non impediscono, di per sé, che il giudice verifichi i presupposti di ammissibilità della domanda, ove il provvedimento finale resti arrestato alla soglia della inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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