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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30517/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, avvenuta nel 2004, di una cartella di pagamento riferita a un atto di contestazione e a un avviso di accertamento relativi a IRPEF e addizionale IRPEF del 2003. La curatela fallimentare ha impugnato la cartella sostenendo che fosse nulla per omessa notificazione degli atti presupposti. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo invece che la cartella fosse stata notificata al soggetto già fallito dopo la dichiarazione di fallimento. L’Agenzia delle Entrate ha ricorso per cassazione con tre motivi; con il primo ha dedotto violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e sul processo tributario, lamentando che la CTR avesse completamente frainteso il thema decidendum, poiché la domanda del curatore riguardava la mancata notifica degli atti presupposti al curatore stesso e non la notifica della cartella al fallito dopo il fallimento. I restanti motivi, non esaminati, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano totalmente travisato la domanda proposta dalla curatela: il ricorso introduttivo mirava a far valere l’omessa notifica al curatore degli atti impositivi presupposti, mentre la decisione impugnata si era pronunciata su un diverso profilo, cioè sulla notifica della cartella al debitore fallito dopo la dichiarazione di fallimento. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa sulla base della corretta interpretazione della domanda e verifichi se gli atti presupposti dovessero essere notificati al curatore, se lo siano stati e, in caso negativo, se la cartella ne risulti viziata. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state rinviate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non apparente; il fraintendimento del thema decidendum può integrare vizio motivazionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiesto il contenuto motivazionale della decisione; la totale confusione dell'oggetto della domanda comporta vizio della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le ragioni della decisione devono essere espresse in modo chiaro e coerente con la domanda esaminata.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 49 e 61

    Nel processo tributario il giudice deve pronunciare sulla domanda effettivamente proposta e motivare la decisione in modo congruo, senza travisarne il contenuto.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e nullità della sentenza per difetto di motivazione e per errore nell'individuazione della domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice di merito deve esaminare la domanda effettivamente proposta e non una questione diversa o solo apparentemente connessa; il travisamento del petitum o della causa petendi integra vizio censurabile in cassazione.
  • La nullità o invalidità della cartella di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti va valutata verificando concretamente a chi quegli atti dovevano essere notificati e se la notificazione sia avvenuta; la decisione non può fondarsi su presupposti fattuali non corrispondenti alla domanda introduttiva.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per errori nella motivazione o nel fraintendimento della domanda, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame nel contraddittorio delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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