Cassazione Civile, Ordinanza n. 30525/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 24.159,35, dovuti secondo la creditrice a titolo di corrispettivo per una fornitura di merce. Il debitore propose opposizione a decreto ingiuntivo, ma sia il tribunale sia la corte d'appello rigettarono l'opposizione. Avverso la sentenza di appello fu proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente depositò atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore, notificato al procuratore della controparte, senza che vi fosse accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che essa non era stata accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. La Corte ha escluso la statuizione sul c.d. doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
è la base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il c.d. doppio contributo unificato non va disposto quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso, e non nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Cass. n. 14782 del 2018
richiamata per affermare che nessuna pronuncia sul doppio contributo è dovuta in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e non accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il ricorrente rinunziante può essere condannato alle spese del giudizio.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la disciplina lo prevede solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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