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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27916/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

la CTR ha ritenuto che numerosi conti correnti intestati all'amministratore unico, nonostante fossero formalmente a suo nome, fossero riconducibili all'attività d'impresa della società, sulla base del ruolo di controllo dell'amministratore e delle movimentazioni di denaro attinenti agli affari sociali. Si è applicata la presunzione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 secondo cui versamenti e prelevamenti sui conti correnti possono essere qualificati come ricavi; la contribuente non ha fornito prove documentali sufficienti (registrazioni contabili o documenti che dimostrassero che i prelevamenti erano destinati a pagamenti a specifici beneficiari o che i versamenti erano regolarmente contabilizzati) per superare tale presunzione. Inoltre la CTR ha escluso dall'imponibile alcuni costi ritenuti indeducibili perché non è stato dimostrato con certezza che non fossero già stati contabilizzati e detratti, e ha ritenuto legittima la motivazione per relationem basata sul processo verbale della Guardia di Finanza.

La decisione

la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le valutazioni di fatto e di diritto svolte dalla Commissione tributaria regionale. Ha dichiarato irrilevanti le censure sulla violazione dell'onere della prova e sulla motivazione dell'avviso di accertamento; ha considerato inammissibili o infondate le doglianze riguardanti l'esclusione dei costi dall'imponibile e la presunta carenza motivazionale. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, con indicazione dell'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    fonde una presunzione relativa circa la natura di ricavi dei versamenti e dei prelevamenti sui conti correnti; presunzione superabile solo con prova documentale specifica che i versamenti siano contabilizzati e che i prelevamenti siano destinati a pagamenti a beneficiari determinati (ossia non acquisizione di utili)

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109

    richiamato in rapporto alla determinazione del reddito d'impresa e alla deducibilità dei costi, nella valutazione della CTR ha rilevato la necessità di prova certa per riconoscere la deduzione dei costi contestati

  • Costituzione, art. 53

    principio costituzionale relativo al sistema tributario e al carico impositivo, richiamato nella censura ma non ritenuto violato dato l'osservanza delle regole probatorie e di motivazione

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42

    richiama le regole sulla motivazione degli avvisi di accertamento e sulle modalità con cui l'Ufficio può riferirsi a verbali di constatazione; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem nel caso di specie

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    richiamato in riferimento al diritto del contribuente a una motivazione adeguata degli atti tributari; nel caso la CTR ha ritenuto che la motivazione per relationem non lede il contraddittorio

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    richiamato in tema di trasparenza e motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che l'atto impugnato rispettasse i requisiti di motivazione

  • d.P.R. 8 giugno 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato soltanto per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico della soccombente

  • Cass. n. 15161/2020

    Cass. 16/07/2020, n. 15161

    giurisprudenza citata a sostegno dell'interpretazione dell'art. 32: conferma la presunzione relativa sui movimenti bancari e l'onere probatorio a carico del contribuente

  • Cass. Sez. U, Sent. n. 8053/2014

    Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014

    richiamata per il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rimettere in discussione il bilanciamento delle prove operato dal giudice di merito quando questi abbia compiuto valutazioni di fatto

  • Cass. n. 32957/2018

    Cass. 20/12/2018, n. 32957

    conferma la legittimità della motivazione per relationem che richiama il verbale della Guardia di Finanza senza pregiudizio per il contraddittorio

Massime di principio

  • I movimenti (versamenti e prelevamenti) sui conti correnti sono soggetti alla presunzione relativa di riconducibilità a ricavi d'impresa (art. 32 d.P.R. n.600/1973); il contribuente ha l'onere di fornire prove documentali specifiche per superarla.
  • Conti intestati formalmente a soggetti collegati (es. amministratore unico titolare della maggioranza delle quote) possono essere attribuiti alla società quando emergano elementi di controllo e flussi riconducibili all'attività d'impresa.
  • Per dimostrare che prelevamenti non costituiscono utili occorre documentare pagamenti a beneficiari determinati o la registrazione contabile dei movimenti; affermazioni generiche o richiami all'equità non sono sufficienti.
  • La contestazione della deducibilità di costi richiede la prova che tali costi non siano già stati contabilizzati e detratti; l'accertamento contrario, fondato su valutazioni di fatto, difficilmente è sindacabile in sede di legittimità.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può legittimamente essere resa per relationem mediante rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza, se ciò non impedisce il corretto contraddittorio.
  • Le valutazioni di fatto e il bilanciamento delle prove operate dal giudice di merito non sono rivedibili dalla Corte di Cassazione se basate su un'istruttoria adeguata e non violano norme di diritto.

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