Cassazione Civile, Sentenza n. 27935/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnarono avvisi di accertamento IRES e IRAP (in particolare per il 2006) che disconoscevano la deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda Todini (valore iscrizione euro 30.168.138). L'Amministrazione sosteneva che il prezzo pagato non rispecchiava un avviamento reale bensì la valutazione della partecipazione del 12% nel Consorzio Cepav 2, e che l'azione non era decadde per effetto del raddoppio del termine d'accertamento dovuto a notitia criminis; le parti hanno inoltre discusso l'efficacia di un giudicato esterno formato sull'imposta di registro.
La decisione
Per l'avviso IRES n. TGB08B300319/2011 il giudizio è stato dichiarato estinto in ragione della definizione agevolata (d.l. n.119/2018, art.6), con applicazione della regola che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Per l'avviso IRAP n. TGB03B300317/2011 la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto corretta la valutazione della C.T.R. secondo cui l'amministrazione aveva legittimamente escluso la deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento in quanto il prezzo risultava attribuito in modo non veritiero (parte consistente nella valutazione della partecipazione al Consorzio Cepav 2) e il ramo acquisito non aveva un avviamento reale proporzionato al valore iscritto; è stata inoltre confermata la non estensione del giudicato sull'imposta di registro all'IRAP. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di cassazione, liquidate in euro 7.800,00.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13 (definizione agevolata)
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo all'avviso IRES in applicazione della norma: non essendo stata presentata l'istanza di trattazione entro il termine previsto (31/12/2020), il processo si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2
Norma sul termine triennale di decadenza in tema di imposta di registro: la Corte ha ritenuto improprio l'applicazione di tale termine per il caso in esame relativo all'accertamento IRAP, inoltre il giudice d'appello ha correttamente valutato l'esistenza del raddoppio del termine in presenza di notitia criminis.
Richiamato in relazione ai criteri di iscrizione in bilancio dell'avviamento: la Corte ha affermato che, pur essendo possibile l'iscrizione dell'avviamento derivato, l'Amministrazione finanziaria può sindacare la veridicità della ripartizione del corrispettivo e contestare iscrizioni sproporzionate o inesistenti.
art. 103, comma 3, T.U.I.R. (ex art. 68, comma 3)
Norma richiamata sul trattamento fiscale dell'ammortamento dell'avviamento: la Corte ha ricordato che l'ammortamento fiscalmente rilevante va riferito al valore reale di bilancio e che l'Amministrazione può contestare ammortamenti basati su valori iscritti non corrispondenti alla realtà.
OIC 24 (Principi contabili nazionali) par. 54-58
La Corte ha usato i principi contabili per definire i requisiti dell'avviamento acquisito e i criteri di determinazione del suo valore, ritenendo che nel caso concreto non sussistessero gli elementi per riconoscere un avviamento nel valore indicato in bilancio.
Norma sulla cosa giudicata: la Corte ha spiegato i limiti dell'efficacia esterna del giudicato nel contenzioso tributario e ha escluso l'automatica estensione del giudicato formatosi sull'imposta di registro all'IRAP, salvo deroga quando le imposte sono tra loro collegate.
Norma sullo onere della prova: la Corte ha ritenuto inammissibile una richiesta di riesame di fatti già valutati in sede giurisdizionale di merito, richiamando il limite del sindacato di legittimità sui fatti.
art. 112 cod. proc. civ.; art. 132 cod. proc. civ.; art. 36 d.lgs. 546/1992; art. 111 Cost.
Richiamate in relazione ai profili processuali (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivazione, diritto alla tutela giurisdizionale): la Corte ha ritenuto che la CTR abbia rispettato tali principi e che la motivazione non fosse apparente o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato da versare in caso di soccombenza: la Corte ha escluso l'applicabilità automatica della disposizione all'atto della declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 119/2018) può determinare l'estinzione del processo se non proseguita nei termini, con effetti sulle spese di lite a carico della parte che le ha anticipate.
- La notitia criminis può comportare il raddoppio del termine di decadenza dell'azione accertatrice; pertanto i termini ordinari possono essere prorogati in presenza di indagini penali coinvolgenti la stessa fattispecie.
- Il giudicato formatosi su un tributo (es. imposta di registro) non si estende automaticamente ad altri tributi (es. IRAP o IRES) salvo che sussista un collegamento normativo e di disciplina tale da rendere comune la qualificazione giuridica rilevante per entrambi.
- L'Amministrazione finanziaria può sindacare la correttezza e veridicità delle poste di bilancio attribuite al prezzo di acquisto di un ramo d'azienda: l'iscrizione contabile dell'avviamento non preclude il controllo fiscale e l'eventuale disconoscimento se il valore appare sovrastimato o non giustificato.
- I principi contabili (OIC 24) e le norme del codice civile guidano la valutazione dell'avviamento, ma non escludono il potere dell'amministrazione di verificare la realtà economica dell'operazione ai fini fiscali.
- In sede di legittimità la Corte non procede a un riesame libero del merito: può censurare carenze di motivazione, violazioni di norme di diritto e vizi processuali, ma non riformare valutazioni di fatto fondamentalmente determinate nel merito.
- Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato consente ai giudici di prendere in esame questioni che emergono dal materiale probatorio e che siano connesse al petitum, purché non mutino la causa petendi essenziale.
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