Cassazione Civile, Sentenza n. 27975/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato l'ordinanza ingiunzione della Provincia di Genova (28.07.2011) che aveva irrogato una sanzione amministrativa di euro 6.010 ai ricorrenti per l'esercizio di uno impianto di trattamento reflui urbani (Genova Sestri Ponente) privo del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 152/2006. Il ricorso in Cassazione articolava quattro motivi principali: 1) vizio di incompetenza (art. 135 D.Lgs. 152/2006) per sopravvenuta esclusiva potestà regionale e quindi nullità del potere sanzionatorio provinciale; 2) violazione dell'art. 8-bis L. 689/1981 per presunta pendenza di altro procedimento per analoga violazione; 3) nullità/annullabilità del verbale di contestazione per mancata allegazione del verbale di sopralluogo (art. 3 L. 241/1990); 4) mancata legittimazione passiva della società ingiunta (gestore operativo) in presenza di diversa attribuzione della gestione del servizio idrico integrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'art. 135 D.Lgs. 152/2006 abbia implicitamente escluso la possibilità di delega da parte delle Regioni alle Province: ha richiamato la clausola di salvezza della stessa norma, la disciplina transitoria dell'art. 170 D.Lgs. 152/2006 e la possibilità, coerente con il principio di sussidiarietà e con l'impianto del decreto, che le Regioni conferiscano deleghe. Ha inoltre valorizzato la legge regionale ligure n. 41/2014, di interpretazione autentica, che ha confermato la delega della potestà sanzionatoria alle Province. Sul secondo motivo ha dichiarato il mezzo inammissibile per carenza di specificità e, comunque, ha affermato il principio consolidato che, per il reato amministrativo permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell'accertamento, non con quella dell'irrogazione della sanzione. Sul terzo motivo ha confermato che ai fini del rispetto dell'art. 3 L. 241/1990 è sufficiente che l'atto richiamato sia reso disponibile (motivazione per relationem) e dunque non è necessario allegare il verbale di sopralluogo. Sul quarto motivo ha affermato che la disposizione sanzionatoria (art. 133, comma 2 D.Lgs. 152/2006) sanziona 'chiunque' effettui lo scarico non autorizzato, per cui la responsabilità può ricadere sul gestore operativo che esercita di fatto la condotta di scarico; le convenzioni richiamate non escludevano tale responsabilità. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e ordine di pagamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato secondo la normativa vigente.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'autorizzazione degli scarichi; la sentenza fa riferimento alla mancanza del provvedimento autorizzativo come fatto-costitutivo dell'illecito.
D.Lgs. 152/2006, art. 133, comma 2
Prevede la sanzione amministrativa per chiunque effettui scarichi senza autorizzazione; la Corte conferma che si tratta di illecito perseguibile nei confronti di chiunque gestisca di fatto lo scarico, non solo del titolare formale.
D.Lgs. 152/2006, art. 135, comma 1
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione... la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione..., fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità
La Corte interpreta la norma come compatibile con la possibilità di delega da parte delle Regioni ad altri enti (es. Province), valorizzando la clausola 'fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità'.
Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175
La Corte usa la norma transitoria per escludere la tacita abrogazione delle leggi e provvedimenti regionali anteriori al decreto 2006, sostenendo la continuità degli atti e delle deleghe già esistenti.
Legge regionale Liguria n. 43/1995, art. 42, co.2, lett. b
Norma regionale originaria che prevedeva deleghe; la Corte ritiene non sussistente la tacita abrogazione di tali previsioni da parte del D.Lgs. 152/2006.
Legge regionale Liguria n. 41/2014
Interpretazione autentica che la Corte considera valida per confermare la delega alle Province della potestà sanzionatoria anche rispetto alle sanzioni previste dall'art. 135 D.Lgs. 152/2006.
Richiamata in relazione alla disciplina della pendenza di procedimenti sanzionatori; la Corte ha ritenuto l'eccezione inammissibile per la mancata specificazione dell'identità dell'obbligato e, sostanzialmente, non applicabile per il caso concreto.
Richiamata in relazione alla legittimazione passiva e alla responsabilità solidale; la Corte ha confermato che può essere sanzionato chi esercita la condotta di scarico.
Costituzione, art. 117, comma 2, lett. s
La Corte richiama la competenza statale sulla tutela dell'ambiente ma afferma che tale competenza è compatibile con poteri regionali e con deleghe coerenti al principio di sussidiarietà.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 228/2012, art. 1, comma 17)
Richiamato per dare atto dell'obbligo, in capo ai ricorrenti, del pagamento di un ulteriore contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La soppressione di una clausola normativa precedente non determina automaticamente la tacita abrogazione delle leggi regionali preesistenti: è rilevante la disciplina transitoria e le disposizioni regionali successive di interpretazione autentica.
- L'art. 135 D.Lgs. 152/2006 non esclude di per sé la possibilità che le Regioni delegino ad altri enti (es. Province) la funzione di accertamento e irrogazione delle sanzioni in materia di scarichi; bisogna verificare atti regionali e disposizioni transitorie.
- In tema di illeciti amministrativi di natura permanente, la cessazione della permanenza coincide con la data dell'accertamento della violazione (e non con la sola irrogazione della sanzione).
- Ai fini del rispetto degli obblighi motivazionali amministrativi (art. 3 L. 241/1990) è legittimo che l'amministrazione motivi per relationem richiamando atti e verbali resi disponibili, senza doverli necessariamente allegare al provvedimento sanzionatorio.
- La responsabilità per scarichi non autorizzati può ricadere sul soggetto che 'di fatto' gestisce o detiene la condotta di scarico; la qualifica formale o convenzionale non esclude automaticamente la responsabilità dell'operatore gestionale.
- Per far valere eccezioni legate alla pendenza di procedimenti analoghi è necessaria specificità fattuale (identità della persona sanzionata e coincidenza delle condotte) altrimenti l'eccezione può essere dichiarata inammissibile.
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