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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27918/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di merito per violazione dell'art.112 c.p.c. e per motivazione apparente o omessa su plurime questioni decisive: l'idoneità dei "saldi dei clienti in avere" e dei saldi negativi di cassa a dimostrare una contabilità inattendibile; l'inidoneità delle fatture con imponibile zero a provare costi; l'omessa pronuncia sulla natura di varie operazioni bancarie e sulla ripresa a tassazione di somme incassate per conto di terzi (in particolare Cogea Services s.r.l. e Mercati 51 s.c.ar.l.); il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al maggior reddito da lavoro autonomo e la presunta violazione di norme tributarie (art.54 DPR 917/1986, artt.36 e 53 d.lgs. 546/1992, art.12 co.7 legge 212/2000, ecc.). Inoltre si contestava l'inosservanza del contraddittorio preventivo e la pretesa insussistenza di motivazione sufficiente.

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili e/o infondati la maggior parte dei motivi perché miravano a una rivalutazione del fatto o erano formulati in modo aspecifico; tuttavia ha ritenuto fondato il nono motivo perché la CTR non aveva effettivamente pronunciato sulla questione specifica relativa alla ripresa a tassazione di somme utilizzate per formare ricavi in anni precedenti (pur essendo state emesse fatture in anni anteriori). Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata, limitatamente a quel profilo, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame e per la liquidazione delle spese di lite; i restanti motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    invocato dal ricorrente per censurare omessa o apparente motivazione; la Corte ricorda che la motivazione è nulla solo se non rende percepibile il fondamento della decisione, mentre una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi rispetta il minimo costituzionale

  • art. 360 cod. proc. civ.

    norma di legittimità richiamata per inquadrare i vari motivi di cassazione; la Corte applica i limiti di ammissibilità dei vizi di diritto (in particolare quando la censura equivale a riesame del fatto o è aspecifica)

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alle regole processuali tributari; la Corte richiama che certe questioni possono essere inammissibili se aspecifiche e che il giudice di merito deve comunque motivare le proprie valutazioni

  • legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    norma sul contraddittorio preventivo: nei casi di accesso/ispezione/ verifica nei locali dell'attività opera una valutazione ex ante sull'obbligo del contraddittorio; per gli accertamenti 'a tavolino' su tributi armonizzati (come VIVA) il ricorrente deve superare la 'prova di resistenza' indicando cosa avrebbe dedotto nel contraddittorio

  • d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato in relazione alla determinazione del maggior reddito da lavoro autonomo e alla natura delle somme; la censura relativa alla violazione di tale norma è stata esaminata con riferimento alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può riesaminare i fatti: i motivi che in realtà mirano a una rivalutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili.
  • L'omessa pronuncia si configura solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato su una questione decisiva; se invece esiste anche una pronuncia implicita o un passaggio motivazionale che considera il fatto storico, la censura può essere respinta.
  • Per essere affidabili gli indizi che giustificano la disconoscibilità della contabilità devono essere valutati nella loro globalità (gravità, precisione e concordanza); singoli elementi deboli possono comunque concorrere in un giudizio complessivo.
  • La motivazione è nulla solo se non rende percepibile la ratio decidendi; non è sufficiente affermare genericamente la 'apparenza' della motivazione quando la sentenza contiene elementi che consentono di comprendere il ragionamento del giudice.
  • Nel contesto degli accertamenti fiscali 'a tavolino' su tributi armonizzati, il contribuente che lamenta la mancanza del contraddittorio preventivo deve indicare concretamente le questioni che avrebbe sollevato (prova di resistenza), salvo che l'atto amministrativo sia nullo per altri profili.
  • Se il giudice di merito omette di pronunciarsi su una questione specifica e questa omissione è allettante, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa per il relativo esame.

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