Cassazione Civile, Ordinanza n. 33141/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un ex dipendente, relativo al pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante un rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze del datore di lavoro. L'ingiunto proponeva opposizione, respinta in primo e secondo grado. In cassazione il datore di lavoro deduceva, con due motivi connessi, la violazione delle norme sulla compensazione (artt. 1241 e 1243 c.c.), nonché vizi di motivazione e violazione degli artt. 2697, 115, 116 e 421 c.p.c. Sosteneva che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare la sussistenza di un credito vantato dal datore nei confronti del lavoratore, credito che egli riteneva emergente dalle risultanze processuali e da una sentenza penale di patteggiamento intervenuta nei confronti del lavoratore per truffa. Secondo il ricorrente, il giudice civile avrebbe dovuto quantificare il controcredito e operare la compensazione, senza rinviare l'accertamento ad altro giudizio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia vincolante né di giudicato nel processo civile e non inverte l'onere della prova; può valere solo come semplice indizio se accompagnata dai requisiti dell'art. 2729 c.c. Inoltre, nel giudizio di applicazione della pena il giudice penale non decide sulla domanda civile né può liquidare il danno. Poiché il controcredito opposto in compensazione non era certo e definitivamente accertato e non era stata proposta domanda autonoma di risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la compensazione parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la sentenza penale di patteggiamento richiamata dal ricorrente non poteva produrre effetti vincolanti nel giudizio civile e che mancavano i presupposti di certezza e definitività del credito opposto in compensazione. In assenza di una domanda risarcitoria autonoma, il giudice civile non era tenuto né legittimato a procedere a un accertamento incidentale del controcredito ai fini della compensazione. È stato quindi confermato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il TFR richiesto nel procedimento monitorio. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La rinuncia al mandato del difensore non è stata ritenuta causa di interruzione del processo nel caso esaminato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa compensazione tra crediti contrapposti.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che la compensazione richiede un credito certo e definitivamente accertato.
La sentenza di patteggiamento non inverte l'onere della prova nel processo civile.
La sentenza di patteggiamento può al più valere come indizio, utilizzabile solo se assistito dai requisiti delle presunzioni semplici.
La sentenza di patteggiamento è espressamente inefficace agli effetti civili.
È il reato per cui il lavoratore era stato condannato in sede penale con patteggiamento.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente per censurare il governo del materiale probatorio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto istruire ulteriormente la causa e quantificare il controcredito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sono stati dichiarati sussistenti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La sentenza penale di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile di risarcimento o restituzione e non determina, di per sé, alcun effetto vincolante sulla prova o sull'accertamento del credito civilistico.
- Ai fini della compensazione, il controcredito opposto deve essere certo e definitivamente accertato; in mancanza di tale requisito non può essere operata alcuna compensazione, neppure parziale.
- Una pronuncia penale di patteggiamento non consente al giudice civile di quantificare automaticamente il danno o di decidere incidenter tantum sulla domanda risarcitoria se questa non è stata autonomamente proposta.
- Chi invoca la compensazione deve fornire la prova del controcredito con elementi idonei e non può limitarsi a richiamare una condanna penale priva di effetti civili.
- In presenza di un credito monitoriamente azionato per TFR o altra obbligazione retributiva, la deduzione di un controcredito del datore di lavoro richiede un accertamento civile pieno e non può fondarsi su mere risultanze penali non produttive di giudicato.
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