Cassazione Civile, Ordinanza n. 35988/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso un'ordinanza delle Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro una sentenza del Consiglio di Stato resa in ottemperanza. Ha censurato l'ordinanza per: (1) violazione degli artt. 279, comma 1, 380-bis e 375 c.p.c., sostenendo che la decisione avrebbe dovuto essere resa con sentenza e non con ordinanza; (2) violazione degli artt. 51 c.p.c. e 17 c.p.a. e dell'art. 158 c.p.c., deducendo un vizio di costituzione del giudice per mancata astensione obbligatoria; (3) omesso esame di un fatto decisivo, anche in relazione agli artt. 323 c.p., 111 Cost. e 295 c.p.c.; (4) nullità dell'ordinanza per avere definito come inammissibile un ricorso per giurisdizione senza considerare che la decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata nulla per irregolare composizione del collegio; (5) nullità per violazione o elusione del giudicato ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che contro le decisioni della Corte di cassazione non è proponibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché tale rimedio è riservato ai provvedimenti di merito con carattere decisorio e non altrimenti impugnabili. Per le ordinanze/sentenze della Cassazione restano solo gli strumenti di correzione o revocazione per errore materiale, di calcolo o di fatto previsti dall'art. 391-bis e seguenti c.p.c. Ha inoltre escluso che l'impugnazione potesse essere convertita in revocazione, non essendo dedotti errori di percezione incidenti sulla formazione del giudizio di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
non consente il ricorso straordinario contro provvedimenti della Corte di cassazione; opera solo per provvedimenti di merito decisori e non altrimenti impugnabili
indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso
invocato dalla ricorrente per sostenere che la decisione sarebbe dovuta avvenire con sentenza, ma la censura è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di ammissibilità
richiamato per affermare che le decisioni della Cassazione rese in tale forma sono suscettibili solo dei rimedi speciali di correzione o revocazione per errore materiale, di calcolo o di fatto
richiamato dalla ricorrente nel contestare la forma del provvedimento
richiamato quale norma sull'astensione obbligatoria del giudice
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta mancata astensione del giudice amministrativo
invocato per sostenere la nullità insanabile per vizio di costituzione del giudice
richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo
menzionato dalla ricorrente in relazione alle censure di anomalia del provvedimento
citato dalla ricorrente a sostegno del motivo sull'omesso esame del fatto decisivo
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'ordinanza per violazione/elusione del giudicato
indicato come rimedio speciale esperibile contro errori materiali, di calcolo o di fatto delle decisioni della Cassazione
individuano i rimedi speciali che precludono il ricorso straordinario contro decisioni definitive della Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 24 Cost.
richiamato per affermare che la certezza del giudicato è funzionale alla tutela giurisdizionale effettiva
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. non è proponibile contro provvedimenti della Corte di cassazione, perché tale norma tutela il controllo di legittimità sulle decisioni di merito, non un ulteriore grado di giudizio sulle pronunce della stessa Corte.
- Le decisioni della Corte di cassazione sono definitive e, salvi i rimedi speciali di correzione o revocazione per errore materiale, di calcolo o di fatto, non possono essere ulteriormente rimesse in discussione, nemmeno denunciando errori di diritto o vizi di rito.
- La forma del provvedimento della Cassazione non può trasformare un rimedio precluso in un'impugnazione ammissibile: se la critica investe il contenuto decisorio della pronuncia già resa dalla Corte, il ricorso resta inammissibile.
- La conversione dell'impugnazione in revocazione è possibile solo quando siano dedotti specifici errori di percezione idonei ad aver inciso sulla formazione del giudizio di fatto, non quando si prospettino censure sostanzialmente di legittimità o di rito.
- La stabilità del giudicato e la definitività delle decisioni della Corte di cassazione sono valori costituzionalmente protetti, funzionali alla certezza dei rapporti giuridici e all'ordinata amministrazione della giustizia.
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